Cassazione Penale, Sentenza n. 13280/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza ritenendo che la Corte d'appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, si sia limitata a espungere la quota di pena relativa al reato estinto per prescrizione anziché procedere a una nuova e piena rideterminazione del trattamento sanzionatorio (scioglimento del cumulo interno e nuova applicazione dell'art. 133 c.p.). Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 620 lett. l) e 627 c.p.p. e all'art. 133 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare una rivalutazione complessiva della pena.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili come manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la sentenza rescindente avesse chiaramente limitato l'operato del giudice del rinvio all'espunzione del segmento di pena riferito al reato di lesioni colpose gravissime estinto per prescrizione, impedendo alla Corte di cassazione di rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. La Corte d'appello ha pertanto correttamente eliminato il quantum di pena per il reato prescritto. Per l'interpretazione dell'art. 589 u.c. c.p. è stato richiamato il principio della autonomia delle fattispecie in concorso formale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che configura il reato di lesioni personali colpose gravissime; qui menzionata come titolo di reato nei confronti di cui è intervenuta la prescrizione
Prevede i poteri della Corte di cassazione, tra cui la possibilità, in talune ipotesi, di sostituirsi alla decisione impugnata; la Corte ha rilevato che tale potere non poteva essere esercitato perché la sentenza impugnata non indicava la parte di pena imputabile al reato poi dichiarato prescritto
Disciplina gli effetti dell'annullamento con rinvio; i ricorrenti hanno richiamato la norma per sostenere un sindacato più ampio del giudice del rinvio, ma la Corte ha ritenuto che l'annullamento fosse stato limitato e non consentisse tale estensione
Regola la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che non fosse consentito al giudice del rinvio rideterminare il trattamento sanzionatorio oltre l'espunzione del quantum relativo al reato estinto, quando la sentenza rescindente aveva limitato il rinvio
Richiamato per affermare che il caso rientra nella concorso formale (morte di più persone e lesioni), con la conseguenza che le varie fattispecie conservano autonomia e distinzione e non è possibile confondere le quote di pena tra fattispecie autonome
Prevede la condanna alle spese processuali; applicata per condannare i ricorrenti alle spese a seguito dell'inammissibilità
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiama l'obbligo di enunciare i motivi nei limiti necessari per la decisione; la struttura del ricorso è stata valutata in conformità a tale disposizione
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio applicativo della Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'assenza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'ammontare da imporre
Massime di principio
- Se la sentenza rescindente annulla 'senza rinvio' su un punto o ordina al giudice del rinvio di espungere la quota di pena relativa a un reato estinto per prescrizione, il giudice del rinvio deve limitarsi a quella operazione e non può procedere a una più ampia rideterminazione delle pene se non è espressamente delegato dalla decisione di annullamento.
- La Corte di cassazione può intervenire direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. solo se la sentenza impugnata contiene gli elementi necessari (p.es. l'indicazione della parte di pena imputabile al reato estinto); in mancanza, compete al giudice del rinvio eseguire l'espunzione indicata.
- Nei casi di concorso formale disciplinati dall'art. 589 u.c. c.p. le fattispecie mantengono autonomia: non è lecito 'trasferire' o rimescolare quote di pena tra fattispecie autonome per il semplice fatto che una di esse sia estinta per prescrizione.
- Chi propone ricorso che si fonda su un equivoco interpretativo del perimetro dell'annullamento corre il rischio di vederlo dichiarare inammissibile come manifestamente infondato e di essere condannato alle spese e a somme a titolo di Cassa delle Ammende.
- Se si intende ottenere una rideterminazione complessiva della pena dopo annullamento, è fondamentale che la sentenza rescindente disponga espressamente un rinvio con compiti di rivalutazione generale; in mancanza, il giudice del rinvio è vincolato al limite indicato dalla Cassazione.
- In sede di impugnazione è utile specificare chiaramente quale sia l'estensione del sindacato richiesto alla Corte di cassazione (decisorio vs. rinvio) e fornire elementi utili per un eventuale esercizio del potere sostitutivo ex art. 620 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13277/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13278/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13279/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13281/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13282/2025 del 07/04/2025
- Sentenza penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13283/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →