Cassazione Penale, Sentenza n. 13282/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. 152/2006) per aver smaltito un veicolo di terzi depositandolo in area pubblica. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) contestazione della sussistenza del fatto e della prova documentale/testimoniale; 2) contestazione della responsabilità per assenza dell'elemento psicologico (dolo/colpa); 3) richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) richiesta di riduzione della pena pecuniaria per eccessiva gravosità rispetto al reddito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la sentenza di primo grado aveva inflitto la sola ammenda (pena pecuniaria) e pertanto era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; i motivi proposti sono sostanzialmente di merito e dunque impropri in sede di legittimità; il primo motivo è anche manifestamente infondato in quanto il giudice di prime cure ha correttamente valutato la prova e ritenuto integrata la fattispecie (veicolo qualificabile come rifiuto pericoloso non bonificato, presenza di liquidi/componenti inquinanti, attività di gestione/smaltimento), e il secondo motivo è anch'esso inammissibile perché contesta fatti e valutazioni probatorie. Il terzo motivo (art. 131-bis) è generico e privo di specifiche allegazioni richieste alla difesa; il quarto è inammissibile essendo la doglianza di merito sulla determinazione della pena e la pena inflitta è inferiore al minimo edittale. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)
Norma che punisce la gestione di rifiuti non autorizzata; la Corte ha ritenuto che un veicolo fuori uso non bonificato (con liquidi/componenti pericolose) rientri nella nozione di rifiuto pericoloso e che la ricezione/deposito e la 'cannibalizzazione' senza le previste autorizzazioni configurino gestione illecita di rifiuti.
cod. proc. pen., art. 593, comma 3
« sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa »
La norma rende inappellabili le sentenze che infliggono esclusivamente l'ammenda; perciò l'appello (e la conseguente cassazione prospettata per fatto in fatto) era improprio e il ricorso inammissibile.
cod. proc. pen., art. 606
Limiti dei motivi di cassazione: i motivi che impugnano valutazioni di merito incontestabili in sede di legittimità sono inammissibili perché esulano dall'ambito di questo giudizio.
cod. pen., art. 131-bis
I requisiti per la non punibilità per particolare tenuità (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, non abitualità) sono oggetto di valutazione di merito; è onere della difesa allegare elementi specifici per dimostrarne l'applicabilità, altrimenti la contestazione è generica e inammissibile.
cod. pen., art. 133
Criteri per determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito e ha richiamato che, se la pena è fissata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata.
d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209
Disciplina specifica per la gestione, demolizione e recupero dei veicoli fuori uso; la Corte ha richiamato che le operazioni di bonifica e smaltimento richiedono titoli abilitativi e procedure tracciabili.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado infligge solo l'ammenda, è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; ricorsi che sostanzialmente impugnano valutazioni di merito sono quindi inammissibili.
- In sede di cassazione non è ammesso contestare nuovamente, come fatto principale, la valutazione della prova storica (testimonianze, accertamenti tecnici): tali censure sono di merito e non rientrano nel giudizio di legittimità.
- Per i reati ambientali relativi a veicoli fuori uso, il veicolo non bonificato (con liquidi/componenti pericolose) può essere qualificato come rifiuto pericoloso: ciò rende applicabile la disciplina sulla gestione dei rifiuti anche se il veicolo è ancora targato.
- L'onere di allegazione circa la particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) grava sulla difesa: occorrono elementi specifici e circostanziati sulla modalità, esiguità del danno e non abitualità; allegazioni generiche sono insufficienti.
- Contestazioni circa l'elemento soggettivo (dolo/colpa) devono dimostrare errori di diritto o vizi procedurali per essere rilevanti in cassazione; mere ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito applica una pena al di sotto della media edittale, la motivazione non necessita di particolare dettaglio oltre il richiamo ai criteri di adeguatezza (art. 133 c.p.); ciò rende difficoltose le impugnazioni basate solo su eccesso della sanzione pecuniaria.
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