Cassazione Penale, Sentenza n. 13283/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/10/2024 che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di ingiunzione a demolire. Il ricorso denunciava violazione di legge (artt. 665 c.p.p., artt. 28 e ss. c.p.p.) e carenza di motivazione (art. 125 c.p.p.), nonché abnormità dell'ordinanza per contrasto con una precedente ordinanza del medesimo giudice (13/07/2009) che aveva dichiarato incompetente il Tribunale in favore della Corte d'appello a seguito della riforma in appello della sentenza di primo grado: in sostanza si censurava che, dopo che la Corte d'appello aveva modificato il giudizio sulle circostanze (esclusione dell'aggravante), la competenza funzionale in executivis spettava alla Corte d'appello e non al Tribunale di Napoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, ritenendo il Tribunale di Napoli incompetente a decidere quale giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che la riforma in appello relativa al giudizio di prevalenza/ equivalenza delle circostanze (con esclusione dell'aggravante ex art. 349 c.p.) costituisca una riforma sostanziale della sentenza che sposta la competenza esecutiva alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 665 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato il comma secondo nel senso che, quando la sentenza di appello opera una riforma sostanziale (es. valutazione di prevalenza/ equivalenza di circostanze attenuanti/aggravanti o esclusione di un'aggravante), la competenza in executivis spetta al giudice di secondo grado.
Richiamato per stabilire che il pubblico ministero che deve curare l'esecuzione è quello 'presso il giudice indicato nell'art. 665', quindi il PM competente segue la competenza funzionale stabilita dall'art. 665.
La normativa sull'aggravante qui rilevante è stata oggetto di valutazione in appello: l'esclusione formale dell'aggravante nei confronti della ricorrente è stata qualificata come elemento che determina una riforma sostanziale della sentenza.
Richiamato in quanto la Corte d'appello ha rideterminato la pena valorizzando le attenuanti generiche (art. 62-bis) in relazione all'esclusione dell'aggravante; ciò ha contribuito a qualificare la riforma come sostanziale.
Invocato dal ricorrente per carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha comunque ritenuto fondata la censura nella parte sostanziale (competenza) e ha annullato l'ordinanza.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di legge sulla competenza e sul giudice dell'esecuzione; la Corte ha confermato l'interpretazione orientata alla competenza del giudice che ha sostanzialmente riformato la sentenza in appello.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello opera una riforma sostanziale della sentenza di merito (es. esclusione o riconoscimento di aggravanti/attenuanti, giudizio di prevalenza/equivalenza tra circostanze, riconoscimento/esclusione della continuazione), la competenza a decidere in executivis spetta al giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 665 c.p.p.
- L'organo del Pubblico Ministero che deve curare l'esecuzione (es. emettere ingiunzioni demolitorie) è quello 'presso il giudice indicato nell'art. 665': pertanto, la competenza funzionale determina anche quale ufficio del PM sia legittimato ad agire.
- La modifica della pena in appello può essere indicativa di mera rideterminazione o di riforma sostanziale: quando la modifica deriva da un diverso giudizio sulle circostanze (attenuanti/aggravanti) o da altre elaborazioni sostanziali della pronuncia di primo grado, si tratta di riforma sostanziale con conseguente spostamento della competenza esecutiva.
- Conflitti o contrasti tra provvedimenti emessi in tempi diversi dal medesimo giudice vanno valutati alla luce della regola della competenza: una precedente dichiarazione di incompetenza (o di competenza) può essere superata dalla ricostruzione giuridica che deriva dalla valutazione della sentenza di merito; tuttavia, la qualificazione giuridica della riforma in appello è ciò che determina la competenza.
- In caso di ordine demolitorio emesso in esecuzione di sentenza irrevocabile, chi intenda contestarne la legittimità per incompetenza funzionale deve proporre l'incidente di esecuzione davanti al giudice funzionalmente competente (di norma il giudice che ha riformato sostanzialmente la sentenza se ne sussiste il caso).
- Per evitare decadenze o atti eseguiti da organi non competenti, è opportuno verificare, prima di impugnare l'ordine demolitorio, quale sia stato l'esito del giudizio di appello e se tale esito abbia inciso sulle circostanze che determinano la competenza in executivis.
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