Cassazione Penale, Sentenza n. 13279/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di spaccio e per la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). I motivi principali del ricorso erano: 1) mancata prova della "affectio societatis" e dell'essere "acquirente stabile" per la qualificazione associativa, atteso che la contestazione si fondava su soli tre acquisti in un arco temporale ristretto e mancavano acquisti successivi; 2) mancanza e illogicità della motivazione circa l'attualità del pericolo di recidiva, con richiamo al decorso del cosiddetto "tempo silente" e alla presunta rescissione del vincolo con il sodalizio, nonché alla non idoneità della custodia carceraria rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la gravità indiziaria della partecipazione all'associazione fosse congruamente motivata sulla base di tre acquisti ingenti (anche un kg), della contabilità che documentava rilevanti movimentazioni (circa €39.000), dei contatti diretti e fidati con i capi del sodalizio e del contesto di operatività continuativa dell'associazione fino al 2021. Ha precisato che non è necessario un lungo periodo di osservazione se gli elementi raccolti dimostrano un sistema collaudato e la trasformazione del rapporto fornitore-acquirente in un vincolo stabile. Sul punto cautelare, la Corte ha ritenuto che la presunzione relativa di necessità della misura non fosse stata superata dalle difese: il tempo trascorso non era tale da configurare un "tempo silente" tale da prescindere dall'attualità del pericolo; sono stati valorizzati anche l'uso della violenza nell'ambito del gruppo, precedenti specifici e profili personali che scoraggiano l'affidamento di misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende; disposizione anche della trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte considera configurabile la partecipazione all'associazione anche per il soggetto che svolge funzione di acquirente continuativo quando la disponibilità all'approvvigionamento sia stabile e rilevante per il sodalizio, superando la mera relazione contrattuale.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 (illecita detenzione e spaccio di stupefacenti)
I singoli reati di acquisto/spaccio costituiscono reati-strumento che, se reiterati e inseriti in un contesto organizzato, possono concorrere a formare il quadro indiziario per l'associazione di cui all'art. 74.
Codice penale - art. 416-bis (aggravazione per associazione di tipo mafioso) e richiamo alla aggravazione art. 416-bis.1
La Corte menziona l'aggravazione normativa per reati associativi rilevando che, se presenti elementi aggravanti, la valutazione della pericolosità e della necessità cautelare può essere più rigorosa.
Codice di procedura penale - art. 274
Rilevante per la valutazione delle esigenze cautelari; il giudice deve considerare elementi relativi alla tipologia del delitto e alle modalità concrete del fatto.
Codice di procedura penale - art. 275, comma 3
Stabilisce la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari; può essere superata da elementi concreti che dimostrino l'assenza dell'attualità del pericolo, ma non vi è automatismo legato al mero decorso del tempo.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), invocate dal ricorrente ma ritenute infondate dalla Corte.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorso inammissibile.
Disposizioni attuative codice di procedura penale - art. 94, comma 1-ter (trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario)
Disposizione procedurale che impone l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha inciso sulla presunzione di necessità della misura cautelare e che impone al giudice di considerare il decorso del tempo e altri elementi in ottica costituzionalmente orientata; la Corte richiama che il tempo silente non produce automaticamente la caduta delle esigenze cautelari.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla ponderazione sui criteri di ammissibilità e responsabilità nella presentazione dei ricorsi; ha influenza sul giudizio equitativo delle somme da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La qualificazione di "acquirente stabile" e quindi di partecipante a un'associazione di trafficking non richiede necessariamente una lunga serie di acquisti: rilevano la rilevanza quantitativa, la continuità, le modalità delle forniture e il ruolo determinante per l'operatività del sodalizio.
- La semplice reiterazione di forniture non è sufficiente; occorre valutare se il rapporto ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico e si è trasformato in adesione al programma criminoso (presenza di "affectio societatis").
- Il cosiddetto "tempo silente" non dispensa automaticamente il giudice dal ritenere attuale il pericolo di recidiva: il decorso del tempo è un elemento da valutare nel contesto e può essere superato se permangono indizi di pericolosità o l'assenza di prova della rescissione del vincolo.
- Per far venir meno la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.3 cod. proc. pen. è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del coinvolgimento nel contesto criminoso; mere affermazioni difensive generiche non sono sufficienti.
- Fattori come l'uso della violenza nell'ambito del gruppo, precedenti penali specifici e profili personali (atteggiamenti, propensione a eludere prescrizioni) possono giustificare l'applicazione di misure custodiali anche quando siano proposti strumenti meno afflittivi (domiciliari, braccialetto elettronico).
- Il giudice deve motivare in modo complessivo: non è l'entità numerica degli atti isolati a decidere, ma la valutazione d'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi che dimostrano il ruolo del soggetto nel sodalizio.
- La mancanza di fonti probatorie (es. conversazioni criptate non acquisite) può giustificare l'assenza di nuovi riscontri, ma non per sé esclude la qualificazione associativa se gli elementi preesistenti sono idonei a dimostrare la partecipazione.
- In sede cautelare, il rigore probatorio è attenuato rispetto al giudizio di merito: la gravità indiziaria e la prognosi di pericolosità possono fondare la custodia quando siano adeguatamente motivate.
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