Cassazione Penale, Sentenza n. 13281/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello contestando: 1) la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni (capi a), b) e c)), sostenendo che il termine di prescrizione fosse maturato tra il deposito della sentenza di primo grado e la scadenza del termine per proporre appello (prescrizione ritenuta estinta il 18 aprile 2023). La difesa ha richiamato la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 'Orlando' (l. n. 103/2017) per i reati commessi nel 2018 e ha sostenuto che l'abrogazione parziale operata dalla l. n. 134/2021 imponga l'applicazione della normativa più favorevole (c.d. legge Cirielli). 2) la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 23-bis (l. n. 176/2020 e d.l. n.137/2020), per mancato deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in appello, con conseguente carenza del contraddittorio cartolare e nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto non fondato l'assunto sulla prescrizione: le Sezioni Unite hanno stabilito l'applicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; quindi, per i fatti del 13 febbraio 2018 si applica la sospensione prevista dalla legge Orlando dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado (30/09/2022) fino al dispositivo della sentenza d'appello (03/05/2024) per 581 giorni. Calcolando i termini residui e aggiungendo la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 22/11/2024, quindi dopo la sentenza d'appello; ne consegue l'inammissibilità del motivo. Sul secondo motivo ha ritenuto che non sussista violazione del diritto di difesa: la difesa aveva depositato le proprie conclusioni telematicamente in data 16/04/2024; l'omesso deposito delle conclusioni del Procuratore Generale integra una nullità a regime intermedio (art. 178 lett. b) c.p.p.) che può essere fatta valere solo dall'organo della pubblica accusa; inoltre il ricorrente non ha indicato un'effettiva incidenza dell'omissione sull'esito del giudizio. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 129, cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di non punibilità per estinzione del reato; la Corte rileva che l'inammissibilità del ricorso impedisce a questa Corte di dichiarare l'intervenuta estinzione sopravvenuta
art. 159, secondo comma, cod. pen.
Norma sulla sospensione del corso della prescrizione; la disciplina nella versione introdotta dalla legge n.103/2017 è stata ritenuta applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019
legge 23 giugno 2017 n. 103 ("legge Orlando")
legge 23 giugno 2017 n.103, art. 1, comma 11 lett. b)
Introduce sospensione del corso della prescrizione dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla decisione di appello per i reati nel periodo indicato; applicata ai fatti del 13/02/2018
art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021
Ha abrogato alcune disposizioni della legge Orlando, ma le Sezioni Unite hanno stabilito che l'abrogazione non retroagisce sugli eventi commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019; dunque per quei fatti resta applicabile la disciplina Orlando
d.l. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 4
art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020
Prevede una sospensione temporanea (64 giorni) dei termini processuali durante l'emergenza Covid; la Corte ne tiene conto nel computo complessivo della prescrizione
art. 23-bis (d.l. 28/10/2020 n.137 / legge n.176/2020)
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; art. 23-bis, legge n. 176 del 2020
Regola il deposito delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello cartolare; l'omesso deposito integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma la relativa denunzia spettando all'organo della pubblica accusa
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede la nullità di ordine generale per violazioni attinenti all'iniziativa e partecipazione del pubblico ministero; la Corte ricorda che tale nullità può essere fatta valere solo dall'organo della Pubblica Accusa
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione in processi iniziati tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 verificare l'applicabilità della legge n.103/2017 ("Orlando"): la sospensione disciplinata da quella legge può risultare applicabile anche se successivamente intervenute modifiche legislative.
- Nel computo della prescrizione considerare tutte le sospensioni legali (es. sospensione decorrente dal deposito della motivazione ai sensi della legge Orlando, e le sospensioni straordinarie come quella prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020 per il Covid) sommando correttamente i giorni prima di concludere sulla maturazione del termine.
- Se la prescrizione matura solo dopo la pronuncia impugnata, il motivo può risultare inammissibile in Cassazione: l'inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di cassazione di rilevare d'ufficio o dichiarare la non punibilità sopravvenuta.
- Nel rito a trattazione scritta le parti devono depositare per tempo le proprie conclusioni: il mancato deposito esime il giudice dal tenere conto di quelle tardive, e la parte deve dimostrare l'effettiva incidenza dell'omissione sull'esito del giudizio per ottenere rimedio.
- L'omesso deposito delle conclusioni del pubblico ministero integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 lett. b)), ma la legittimazione a proporre la relativa eccezione è riservata all'organo della pubblica accusa; la difesa non può dolersi di tale nullità se priva di interesse a eccepirla.
- Nel proporre impugnazioni per prescrizione è opportuno esporre il computo cronologico dettagliato e le basi normative (inclusi periodi di sospensione specifici) e, se si invoca nullità procedurali, indicare concretamente il pregiudizio subito per il diritto di difesa.
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