Parere n. 1527/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dai signori Stefano Patriarchi, Luca Bartolini, Lucia Biancalani, Filippo Luccioli, Paolo Zago, Patrick Alexander Van Leuven e Niccolò Meroni contro il Comune di Pietrasanta, il Ministero della cultura e la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara e nei confronti della Sentinel Group s.r.l. per l’annullamento: - dell’autorizzazione paesaggistica n. 31/2025 del 27 gennaio 2025 e relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compresi, per quanto occorrer possa: il parere della Commissione per il Paesaggio nella seduta n. 22 del 9 dicembre 2024; il parere della Soprintendenza del 23 gennaio 2025, prot. 2765; il rapporto del 2023 e relativi allegati, a firma del Soprintendente, del responsabile per il contenzioso e del Responsabile dell’istruttoria, richiamato nell’autorizzazione paesaggistica n. 31/2025; la nota di trasmissione del Comune di Pietrasanta alla Soprintendenza prot. n. 1672 del 16 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 31/2025 del 27 gennaio 2025 e degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in favore di Sentinel Group s.r.l., deducendo sette motivi relativi, tra l’altro, alla violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, all’eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, carenza di motivazione e sviamento, alla violazione della l. 241/1990, della normativa regionale toscana, del d.m. 94/1953 e del PIT della Regione Toscana, nonché all’incompetenza e alla violazione del giusto procedimento. Nel corso del procedimento il Comune di Pietrasanta ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione ha riguardato esclusivamente la ritualità e tempestività dell’opposizione e le conseguenze processuali della trasposizione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto effettivamente depositata la copia dell’atto di opposizione proposta dal Comune di Pietrasanta il 14 luglio 2025. Considerata l’opposizione rituale e tempestiva, ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, senza esaminare i sette motivi di merito relativi all’autorizzazione paesaggistica. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione del Comune di Pietrasanta, depositata il 14 luglio 2025, è stata ritenuta rituale e tempestiva. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esame delle censure di merito.
Norme richiamate
L’opposizione della parte resistente consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, determinando l’improcedibilità del procedimento consultivo.
artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004
Sono richiamati dai ricorrenti quali disposizioni asseritamente violate dall’autorizzazione paesaggistica, ma la Sezione non ne esamina il merito a causa della trasposizione.
È richiamato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione, ma la relativa censura non viene esaminata.
artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990
Sono richiamati dai ricorrenti in relazione all’invalidità e all’autotutela amministrativa, senza esame nel merito.
Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396
Richiamato a sostegno del principio secondo cui il ricorso straordinario è rimedio alternativo a quello giurisdizionale e l’opposizione consente di adire il giudice ordinario della giurisdizione amministrativa.
Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496
Richiamato per il medesimo principio della necessaria concorde volontà delle parti nell’utilizzo del rimedio straordinario.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del procedimento consultivo.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersi del rimedio straordinario; tale presupposto viene meno quando una parte propone opposizione.
- In presenza di un’opposizione rituale e tempestiva, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito dedotti contro l’atto impugnato.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari di immobili ubicati nel Comune di Pietrasanta contro l’autorizzazione paesaggistica n. 31/2025, rilasciata in favore di Sentinel Group s.r.l., e contro i relativi atti presupposti e connessi.
Oggetto e motivi del ricorso
I ricorrenti hanno contestato l’autorizzazione paesaggistica e gli atti istruttori e consultivi collegati, deducendo sette motivi. Le censure riguardavano principalmente:
- la violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004;
- l’errore sui presupposti e il travisamento dei fatti;
- il difetto di istruttoria e di motivazione;
- l’illogicità, la contraddittorietà, la perplessità e lo sviamento;
- la violazione degli artt. 3, 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990;
- l’incompetenza e la violazione del giusto procedimento;
- la violazione della normativa regionale toscana, del d.m. 94/1953 e del PIT della Regione Toscana.
Opposizione dell’amministrazione
Il Comune di Pietrasanta ha notificato il 14 luglio 2025 un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi trasmesso la richiesta di parere e, nella relazione istruttoria del 22 ottobre 2025, ha prospettato l’improcedibilità del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che la copia dell’atto di opposizione risultava effettivamente depositata. L’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti. Il principio è stato ricondotto ai precedenti della Sezione III, 25 maggio 2019, n. 3396, e della Sezione I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Accertata la ritualità e tempestività dell’opposizione, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. I motivi di merito relativi alla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica non sono stati esaminati.
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