Cassazione Penale, Sentenza n. 24905/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorso denunciava: (i) mancata autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del giudice del riesame; (ii) erronea applicazione della disciplina della "contestazione a catena"/retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p., rispetto a precedente ordinanza coercitiva (procedimento per art. 74 DPR 309/1990); (iii) insufficienza della gravità indiziaria in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (mancanza di prove di intraneità e contributo concreto al sodalizio mafioso); (iv) difetto dei requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, in gran parte, aspecifici e manifestamente infondati: il Tribunale del riesame aveva compiuto una valutazione autonoma e motivata degli elementi probatori, aveva adeguatamente distinto la precedente associazione ex art. 74 DPR 309/1990 dall'associazione di tipo mafioso contestata (art. 416-bis), e aveva considerato determinanti le intercettazioni unitamente alle dichiarazioni del collaboratore Roberto Presta, rese successivamente alla prima ordinanza, che hanno integrato il quadro indiziario circa l'operatività e il ruolo di Marsico (traffico di stupefacenti, azioni punitive, veicolazione di messaggi, movimentazione di denaro). Sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato sulla persistente operatività e radicamento della consorteria; la Cassazione ha ritenuto non ammissibile sovrapporre la propria valutazione ai giudizi di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta applicabile; la Corte e il giudice del riesame hanno valutato come sufficienti i gravi indizi ricavati da intercettazioni e dalle dichiarazioni del collaboratore per ritenere la partecipazione stabile e operativa dell'indagato nel sodalizio.
art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen.
Richiamati i diversi profili della fattispecie mafiosa (ruolo, struttura, modalità operative) per inquadrare le condotte contestate e gli eventuali profili aggravanti/strumentali all'associazione.
Richiamata in relazione all'aggravazione dei reati-fine commessi nell'interesse o a vantaggio della consorteria; utilizzata per qualificare l'aggravamento delle condotte contestate dal capo 2) al 172).
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La precedente contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74) è stata considerata distinta, nello svolgimento fattuale e giuridico, dall'associazione di stampo mafioso: la "contestazione a catena"/retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non è stata ritenuta applicabile perché gli elementi decisivi (propalazioni del collaboratore Presta) sono emersi successivamente alla prima ordinanza.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La regola sulla retrodatazione dei termini custodiali non è stata ritenuta operante nel caso di specie, poiché la seconda ordinanza contestava la persistenza di una associazione con formula "aperta" e nuovi elementi probatori acquisiti successivamente giustificavano la misura autonoma.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo quale riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; la Corte ricorda l'obbligo di motivare in modo puntuale l'incidenza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari quando intercorrano rilevanti intervalli temporali, e il Tribunale del riesame ha adempiuto a tale obbligo motivando la persistenza del vincolo associativo e la radicazione territoriale.
Massime di principio
- La "contestazione a catena"/retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non opera automaticamente: è necessaria verifica che la seconda ordinanza non aggiunga fatti o elementi nuovi rispetto alla prima; se la successiva contestazione è formulata in modo "aperto" e sono emersi nuovi elementi probatori dopo la prima ordinanza, la retrodatazione può essere esclusa.
- In casi di associazione di tipo mafioso, la gravità indiziaria può fondarsi su un insieme di elementi investigativi (intercettazioni, captazioni, immagini, geolocalizzazioni) integrati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la valutazione complessiva spetta al giudice del merito e la Cassazione non sostituisce la propria valutazione quando la motivazione è logica e congrua.
- Le censure generiche o prive di indicazione puntuale delle ragioni di presunta acriticità della motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili in sede di legittimità: il ricorrente deve indicare specifiche parti dell'atto che dimostrino vizio o omissione argomentativa.
- Sulla sussistenza delle esigenze cautelari, quando intercorre un lungo intervallo di tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente l'attualità e la concretezza dei rischi (inquinamento probatorio, reiterazione, pericolo per la collettività); la persistenza dell'operatività del sodalizio e l'assenza di elementi di rescissione del vincolo associativo giustificano la misura.
- Le dichiarazioni di collaboratori rese successivamente a un primo provvedimento cautelare possono integrare e rafforzare il quadro indiziario a fondamento di una successiva misura, purché il giudice indichi con chiarezza la congruenza e l'attendibilità della loro acquisizione e il rapporto con le altre prove.
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