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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21076/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio un altro soggetto davanti al Tribunale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da lesioni personali. Il convenuto aveva chiesto la riunione a un altro giudizio e, soprattutto, la sospensione del processo civile ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un procedimento penale nel quale egli risultava imputato. Il giudice istruttore aveva disposto la sospensione del processo civile fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Contro tale ordinanza l'attore proponeva regolamento di competenza deducendo violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione agli artt. 75 e 441 c.p.p. e vizio di motivazione: sosteneva che la sospensione era illegittima perché la mancata accettazione del rito abbreviato gli aveva impedito di costituirsi parte civile nel processo penale, rendendo inapplicabile l'art. 75, comma 3, c.p.p.; inoltre la sospensione sarebbe comunque eccezionale e giustificata solo se la decisione penale potesse vincolare il giudizio civile, circostanza che, secondo il ricorrente, non ricorreva. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorrente non aveva depositato con il ricorso il provvedimento impugnato, ma solo un verbale d'udienza diverso dall'ordinanza di sospensione; per tale ragione non era possibile conoscere il contenuto dell'atto impugnato e le ragioni effettive della sospensione. In via ulteriormente assorbente, la Corte ha osservato che il ricorso sarebbe comunque stato inammissibile perché formulato in modo oscuro e privo di una ricostruzione intelligibile della vicenda processuale civile e penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il regolamento di competenza perché il ricorrente non aveva depositato, unitamente al ricorso, l'ordinanza impugnata; il documento prodotto nel fascicolo telematico era in realtà un verbale d'udienza e non il provvedimento di sospensione. La Corte ha aggiunto, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di chiarezza e intelligibilità della vicenda dedotta. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria è evocata come oggetto della censura, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è improcedibile

  • art. 75 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della sospensione in mancanza di costituzione di parte civile nel processo penale

  • art. 441 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in collegamento con la scelta del rito abbreviato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato quando ricorrono le condizioni previste

  • art. 295 cod. proc. civ.

    norma richiamata nella formulazione del motivo di ricorso per censurare la sospensione del processo civile

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso per regolamento di competenza è improcedibile se non è depositato il provvedimento impugnato, poiché la Corte deve poter conoscere direttamente il contenuto dell'atto e le ragioni della decisione contestata.
  • Il deposito di un documento diverso dall'ordinanza impugnata non supplisce all'onere processuale di produrre il provvedimento oggetto di impugnazione, anche se il documento sia stato caricato nel fascicolo telematico.
  • Un ricorso che, pur richiamando correttamente norme astratte, non consenta di ricostruire in modo chiaro la vicenda sostanziale e processuale è comunque inammissibile per difetto di intelligibilità della censura.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non può essere scrutinata nel merito se l'impugnazione è processualmente carente; il controllo della Corte resta precluso da vizi di procedibilità dell'atto.
  • In difetto di attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta però applicabile, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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