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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14711/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Un istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del garante personale di una società mutuataria per il saldo di euro 25.304,93. L’ingiunto aveva proposto opposizione deducendo, in sintesi, che la banca avesse tenuto una condotta contraria a buona fede durante il rapporto di garanzia, non tenendo conto del suo recesso dalla fideiussione e agendo soltanto nei confronti di uno dei cofideiussori. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che il credito fosse sorto prima del recesso e che fosse legittimo agire anche contro uno solo dei fideiussori. In appello l’opponente aveva inoltre dedotto il difetto di procura del difensore della mandataria della banca, la nullità virtuale della fideiussione per violazione delle norme antitrust e ulteriori violazioni del canone di buona fede. Nel corso del giudizio di appello aveva anche eccepito la carenza di legittimazione ad agire della società cessionaria del credito e delle altre società costituite, ma la Corte d’appello aveva ritenuto la contestazione tardiva e superata dal principio di non contestazione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non questioni processuali come la titolarità del diritto azionato, e che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per il contraddittorio sulla questione; ha inoltre contestato l’affermazione secondo cui la cessione del credito potrebbe essere provata anche per presunzioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1957 c.c. e 2969 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle clausole derogatorie della disciplina fideiussoria e non avesse dichiarato nulla una clausola asseritamente predisposta in danno del consumatore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il giudizio sulla non contestazione va coordinato con il sistema delle preclusioni processuali e che la mancata tempestiva contestazione dei fatti allegati può essere valorizzata fino ai termini consentiti dall’art. 183 c.p.c.; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di specificità della censura d’appello e sulla mancata allegazione/prova che il contratto non sarebbe stato concluso senza la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha reputato infondato il primo motivo perché il principio di non contestazione opera nel quadro delle preclusioni processuali e, nel caso concreto, la contestazione della titolarità del credito da parte della cessionaria non era stata tempestivamente svolta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva già escluso una valida censura sulla nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. per difetto di specificità e di allegazione/prova circa la decisività della clausola. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la resistente svolto attività difensiva; disposto altresì l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    principio di non contestazione

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati dalle parti e deve essere letto in coordinamento con il regime delle preclusioni processuali; la mancata contestazione tempestiva può consolidare il fatto non contestato entro i termini consentiti dal processo.

  • art. 183 c.p.c.

    La non contestazione e la possibilità di modificarla o revocarla devono collocarsi entro la fase di trattazione e nei limiti delle attività processuali consentite.

  • art. 1946 c.c.

    La Corte territoriale ha ritenuto legittimo agire nei confronti di uno solo dei fideiussori.

  • art. 1957 c.c.

    La censura in cassazione mirava alla nullità della clausola derogatoria della disciplina della permanenza della garanzia, ma è stata dichiarata inammissibile perché non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2969 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente insieme all’art. 1957 c.c., senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella formulazione dei motivi, ma le doglianze sono state esaminate come infondate o inammissibili.

  • art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esito favorevole.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati in giudizio, ma la sua applicazione deve essere coordinata con il sistema delle preclusioni: la mancata tempestiva contestazione può consolidare la posizione della controparte se non viene svolta nei termini processuali consentiti.
  • La contestazione della titolarità del rapporto controverso o della legittimazione sostanziale deve essere proposta tempestivamente e con specificità; se la parte non contesta in modo rituale la qualità allegata dalla controparte costituitasi, la relativa allegazione può ritenersi pacifica.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando censura aspetti secondari o diversi senza aggredire la reale base della decisione.
  • Per contestare la validità di una clausola derogatoria di una disciplina legale occorre allegare e dimostrare non solo la sua astratta invalidità, ma anche la specificità della censura mossa nei gradi di merito e, se rilevante, che il contratto non sarebbe stato concluso senza quella clausola.
  • In tema di fideiussione, l’azione del creditore verso uno solo dei garanti può essere ritenuta legittima ove compatibile con la disciplina del rapporto e con la struttura della garanzia prestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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