Cassazione Civile, Ordinanza n. 11680/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società che aveva erogato prestazioni sanitarie ospedaliere in regime di accreditamento provvisorio e per pazienti extraregionali ha promosso davanti al TAR una domanda di condanna dell'ASL e della Regione al pagamento del saldo di corrispettivi non integralmente pagati per l'anno 2005, dedotti alcuni importi già azionati in un precedente giudizio monitorio e, in via subordinata, un indennizzo ex art. 2041 c.c. In parallelo pendeva il giudizio amministrativo. La ricorrente ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che la controversia dovesse essere attribuita al giudice ordinario perché avente ad oggetto l'accertamento di un diritto di credito per corrispettivi, e non la legittimità di poteri autoritativi. Le controparti hanno eccepito l'inammissibilità del regolamento, richiamando il precedente giudizio monitorio definito con pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo che mancassero i presupposti della translatio iudicii; nel merito hanno comunque sostenuto la giurisdizione ordinaria per la domanda di pagamento di corrispettivi, salvo il profilo eventualmente autoritativo sui tetti di spesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione perché il nuovo giudizio instaurato davanti al TAR non costituiva una vera riassunzione/translatio del precedente giudizio monitorio: mancava l'identità di causa, essendo stato azionato un credito maggiore e relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle già oggetto del giudizio definito con le sentenze del Tribunale e della Corte d'appello. Nel merito, la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che il petitum sostanziale riguardasse il pagamento di corrispettivi dovuti per prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata, con contestazione solo incidentale del tetto di spesa regionale. La decisione richiama il principio per cui, nelle controversie relative a corrispettivi dovuti a strutture sanitarie accreditate, la giurisdizione ordinaria sussiste quando si chiede soltanto l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria; la giurisdizione amministrativa ricorre solo se la domanda implichi anche una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità dei provvedimenti autoritativi sui tetti di spesa. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario.
Norme richiamate
Il regolamento preventivo di giurisdizione è stato ritenuto ammissibile perché proposto in un giudizio ancora pendente e non come impugnazione di una decisione già resa sulla giurisdizione nel medesimo processo.
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
Le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi nei rapporti di concessione di pubblico servizio appartengono al giudice ordinario quando non investono l'esercizio di poteri autoritativi della P.A. sul rapporto concessorio.
La domanda subordinata era formulata come richiesta di indennizzo da arricchimento senza causa, ma la Corte ha risolto la questione di giurisdizione sulla domanda principale di corrispettivi.
Richiamato solo per descrivere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che aveva portato alla precedente declinatoria di giurisdizione.
È richiamato il principio per cui, se una domanda di pagamento resta davanti al giudice ordinario e quella sull'atto autoritativo spetta al giudice amministrativo, il giudice ordinario può sospendere il processo in attesa della definizione della questione amministrativa.
Massime di principio
- Nel rapporto tra struttura sanitaria accreditata e amministrazione sanitaria, la domanda di pagamento di corrispettivi per prestazioni rese, anche se eccedenti i tetti di spesa, appartiene di regola alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda l'esatto adempimento di un'obbligazione di natura patrimoniale.
- La giurisdizione amministrativa sussiste solo se la controversia, per come è formulata la domanda, richiede un accertamento con efficacia di giudicato sull'illegittimità di provvedimenti autoritativi che incidono sul rapporto concessorio o sul sistema dei tetti di spesa.
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile quando il nuovo processo non è mera riassunzione del precedente giudizio e manca l'identità di causa necessaria alla translatio iudicii.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, conta il petitum sostanziale: se la lite concerne solo la pretesa creditoria del privato, si è in presenza di un diritto soggettivo; se invece si discute dell'esercizio del potere autoritativo della P.A., la controversia ricade nella giurisdizione amministrativa.
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