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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16073/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile. È rimasta ferma la condanna inflitta in appello per la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente riqualificata nella forma di lieve entità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 1.400 di multa. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in sostanza, l'eccessività della sanzione irrogata. La Corte ha ritenuto che le censure investissero il trattamento sanzionatorio in termini non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente, non illogica e fondata su un adeguato esame delle deduzioni difensive. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva già concesso le attenuanti generiche in misura piena e aveva valorizzato il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, oltre 23 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili oltre 144 dosi medie singole, indice di una chiara attitudine alla cessione a terzi.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5

    La condotta è stata qualificata come detenzione di stupefacente di lieve entità, con conseguente trattamento sanzionatorio più mite rispetto alla fattispecie base.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute in misura piena; la doglianza sul loro mancato riconoscimento è stata quindi ritenuta non fondata in fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quando ricorrano profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera contestazione della congruità della pena quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se dagli atti risulta che tali attenuanti siano state in realtà già concesse dal giudice di merito.
  • Nel valutare la lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, il dato quantitativo della sostanza e il numero di dosi ricavabili sono elementi rilevanti per desumere l'attitudine alla cessione a terzi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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