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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35648/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputata)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Savona del 15 aprile 2026, che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il primo ricorrente, per reati in materia di stupefacenti, era stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, esclusa la recidiva contestata. Ha dedotto: 1) l'erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, anziché ai sensi del comma 5, anche in ragione della disparità di trattamento rispetto ad altri imputati; 2) l'illegalità della pena per l'eccessività degli aumenti per continuazione e per l'omessa considerazione della sua effettiva partecipazione alle singole condotte. La seconda ricorrente, per reati in materia di stupefacenti riuniti anche a quelli oggetto di una precedente sentenza del Tribunale di Savona del 24 ottobre 2024, irrevocabile il 9 novembre 2014 secondo il testo, aveva ricevuto un aumento di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa, con pena complessiva rideterminata in quattro anni di reclusione e 15.000 euro di multa. Ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per un asserito insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, ha ritenuto generico e manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione giuridica: nei ricorsi contro sentenze di patteggiamento la censura è consentita solo in presenza di un errore manifesto, non ravvisabile nel caso concreto, considerati i quantitativi complessivi commercializzati, tra cui cessioni di 100 grammi di cocaina e 567 grammi di marijuana, oltre ad altre cessioni minori. La diversa qualificazione riconosciuta ad altri imputati era giustificata dai quantitativi sensibilmente inferiori loro attribuiti. Anche il motivo sulla pena è stato giudicato generico e manifestamente infondato: gli aumenti per continuazione non superavano i limiti edittali generali né quelli delle singole fattispecie e non ricorreva una pena illegale. Quanto alla seconda ricorrente, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata: motivazione e dispositivo consentivano di individuare inequivocabilmente la pena concordata finale in quattro anni di reclusione e 15.000 euro di multa; l'ulteriore pena di un anno e 1.000 euro costituiva l'aumento per i reati del procedimento attuale, unificati in continuazione con quelli oggetto del precedente giudicato. Non erano state dedotte violazioni riconducibili ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma quantificata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La pena come stabilita in sentenza è corrispondente alla concorde richiesta delle parti riportata nelle conclusioni della sentenza.

    La pena applicata con il rito su richiesta deve essere individuata in coerenza con la concorde richiesta delle parti; nel caso concreto la pena finale corrispondeva a quattro anni di reclusione e 15.000 euro di multa.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01).

    Nel patteggiamento la qualificazione giuridica può essere contestata in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto all'imputazione; la censura deve inoltre essere specifica e autosufficiente.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Nella specie, il Giudice ha operato una qualificazione giuridica per nulla distonica rispetto ai fatti oggetto degli addebiti, avuto riguardo all'elevato dato ponderale complessivo dello stupefacente commercializzato (con un episodio di cessione di 100 grammi di cocaina, un altro di 567 grammi di marijuana ed altri relativi a cessioni di più modesta entità), dato che è stato apprezzato come ostativo alla configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuta, invece, in favore di altri imputati cui si ascrive la cessione di quantitativi complessivi di sostanze stupefacenti sensibilmente inferiori.

    La valutazione della qualificazione del fatto, nel caso esaminato, ha considerato il quantitativo complessivo di stupefacente commercializzato; quantitativi elevati, anche in presenza di cessioni singolarmente minori, sono stati ritenuti incompatibili con l'ipotesi lieve.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Nella specie, il Giudice ha operato una qualificazione giuridica per nulla distonica rispetto ai fatti oggetto degli addebiti, avuto riguardo all'elevato dato ponderale complessivo dello stupefacente commercializzato (con un episodio di cessione di 100 grammi di cocaina, un altro di 567 grammi di marijuana ed altri relativi a cessioni di più modesta entità), dato che è stato apprezzato come ostativo alla configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuta, invece, in favore di altri imputati cui si ascrive la cessione di quantitativi complessivi di sostanze stupefacenti sensibilmente inferiori.

    Il quantitativo complessivo elevato di sostanza stupefacente commercializzata può ostare al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; una diversa valutazione per altri imputati può essere giustificata da quantitativi complessivi sensibilmente inferiori.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    Non risulta che la pena come concordata tra le parti e recepita dal Giudice, con la previsione di aumenti contenuti per la pluralità dei reati unificati nel vincolo della continuazione, abbia ecceduto i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., e neppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (secondo la nozione di pena illegale affermata da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

    La pena concordata non è illegale quando gli aumenti per la continuazione rispettano i limiti edittali generali e quelli previsti per le singole fattispecie.

  • artt. 65 e 71 e seguenti c.p.

    Non risulta che la pena come concordata tra le parti e recepita dal Giudice, con la previsione di aumenti contenuti per la pluralità dei reati unificati nel vincolo della continuazione, abbia ecceduto i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., e neppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (secondo la nozione di pena illegale affermata da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

    Il controllo sulla legalità della pena concordata comprende il rispetto dei limiti edittali applicabili, inclusi quelli concernenti la determinazione della pena e il concorso di reati.

  • art. 81 c.p.

    La pena aggiuntiva di anni 1 di reclusione ed euro 1000,00 di multa, è riferibile, dunque, alla porzione di pena in aumento per i reati contestati nel presente procedimento e ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, unificati tra loro e con quelli oggetto del precedente giudicato.

    La pena aggiuntiva concordata può costituire l'aumento per i reati del procedimento attuale unificati in continuazione tra loro e con quelli già giudicati, ai fini della determinazione della pena complessiva.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata si evince in termini inequivoci che la pena finale è da individuarsi in quella concordata tra le parti, di anni 4 di reclusione e 15.000,00 euro di multa.

    Il contenuto della decisione va ricostruito considerando congiuntamente motivazione e dispositivo; nel caso concreto la loro lettura consentiva di identificare senza ambiguità la pena finale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione; la censura deve essere specifica e autosufficiente.
  • La compatibilità della condotta con l'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può essere valutata considerando il quantitativo complessivo commercializzato; un quantitativo complessivo elevato può escludere tale qualificazione, mentre quantitativi sensibilmente inferiori possono giustificare una valutazione diversa per altri imputati.
  • La pena concordata in continuazione non è illegale se gli aumenti e la pena finale rispettano i limiti edittali generali e quelli previsti per le singole fattispecie.
  • Quando si denuncia un contrasto tra motivazione e dispositivo sulla pena, occorre valutare la sentenza nel suo complesso; se dalla lettura coordinata dei due atti la pena concordata è individuabile in modo inequivoco, la censura non è fondata.
  • Nel patteggiamento, la pena aggiuntiva riferita ai reati del procedimento attuale può rappresentare l'aumento per continuazione con reati già oggetto di un precedente giudicato, se tale ricostruzione è coerente con la pena concordata e con la decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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