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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29517/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, fondato sull'omessa contabilizzazione di ricavi e su elementi tratti da una contabilità parallela, in particolare due agende manoscritte con annotazioni di ricavi dell'attività d'impresa. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'amministrazione non avesse provato i presupposti dell'accertamento induttivo e che il contribuente avesse fornito spiegazioni idonee sulla contabilità separata. Con il primo motivo di ricorso in Cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la contabilità in nero costituisce valido indizio per l'accertamento induttivo e che incombeva sul contribuente la prova contraria. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la CTR avesse motivato in modo meramente apparente, perplesso o contraddittorio.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo motivo e lo ha rigettato, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente a superare il minimo costituzionale e non fosse apparente. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la contabilità in nero o parallela, costituita da appunti personali e annotazioni extracontabili dell'imprenditore, integra un valido elemento indiziario dotato di gravità, precisione e concordanza e comporta l'inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare il contrario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Le risultanze di contabilità in nero o parallela possono integrare presunzioni idonee a fondare l'accertamento induttivo se connotate da gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2697 c.c.

    La presenza di contabilità parallela sposta sul contribuente l'onere di fornire prova contraria; non incombe all'amministrazione la prova puntuale delle singole omissioni contabili nei termini ritenuti dalla CTR.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non consente il controllo sull'iter logico-giuridico della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale, cioè consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata con la procedura camerale semplificata prevista per la decisione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, la contabilità extracontabile o "in nero" costituisce di regola un valido indizio, idoneo a sorreggere l'accertamento induttivo se presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando l'Ufficio dispone di appunti o annotazioni extracontabili riferibili all'attività d'impresa, l'onere di dimostrarne l'irrilevanza o la diversa riferibilità grava sul contribuente, che deve offrire prova contraria adeguata.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intelligibile supera il minimo costituzionale.
  • Non è corretto addossare all'amministrazione finanziaria un onere probatorio ulteriore e diverso rispetto a quello di allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quando tali elementi emergano da contabilità parallela del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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