Cassazione Penale, Sentenza n. 04815/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava (1) la mancata sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), censurando l'interpretazione delle intercettazioni ritenute dal giudice di merito decisive per attribuire a PALMERI un ruolo esecutivo e perseverante nel sodalizio; la difesa sosteneva che le conversazioni enfatizzate erano contraddittorie (compreso l'uso di termini che avrebbero mostrato scarsa considerazione per PALMERI) e che alcuni incontri erano brevi, in luoghi pubblici e privi di riscontri probatori. (2) Si impugnava inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della custodia in carcere, soprattutto con riguardo all'operatività e al superamento della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla valutazione delle intercettazioni siano questioni di fatto riservate al giudice del merito e sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità, vizio che la difesa non ha efficacemente dimostrato. Sulla gravità indiziaria la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva trovato gravi indizi di partecipazione di PALMERI alla famiglia mafiosa di Altarello, con ruolo subordinato e compiti di controllo economico. Anche l'operatività della duplice presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. è stata ritenuta correttamente applicata dal Tribunale, tenuto conto della recentezza dei fatti e dell'inserimento dell'indagato nelle dinamiche associative; le argomentazioni difensive sono state ritenute generiche e insufficienti a superare la presunzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Standard probatorio della gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari: la valutazione delle intercettazioni rientra nel merito e la Cassazione sindaca solo vizi di manifesta illogicità.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Riconosciuta e valorizzata la presunzione relativa di pericolosità in presenza di reati di tipo mafioso; tale presunzione non è stata ritenuta superata da deduzioni difensive generiche.
art. 416-bis c.p.
Delitto-fine contestato (associazione di tipo mafioso); la qualificazione del ruolo dell'indagato all'interno del sodalizio è centrale per le esigenze cautelari.
art. 125 c.p.p.
Riferimento alla misura cautelare in generale e al principio di necessità/proporzionalità nella scelta della misura; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. e art. 274, lett. a) e c) c.p.p.
Norme richiamate nel ricorso relative ai presupposti e alle esigenze cautelari e alle modalità di applicazione delle misure; la Corte non ha rilevato vizi nella loro interpretazione da parte del giudice di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia e possibile iscrizione dell'esito a fini procedurali; la sentenza dispone gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione di linguaggio criptico sono valutazioni di merito: in Cassazione si sindacano solo vizi di manifesta illogicità o criteri inaccettabili adottati dal giudice di merito.
- Per superare la presunzione relativa ex art. 275, comma 3 c.p.p. occorrono argomentazioni concrete e specifiche che contrastino la ricostruzione del giudice; deduzioni generiche o confutazioni non argomentate sono insufficienti.
- L'assenza di una imputazione di reati 'fine' non esclude che la partecipazione associativa e la recente attività delinquenziale possano giustificare misure cautelari, soprattutto per reati di tipo mafioso.
- In sede cautelare il Tribunale può valorizzare elementi indiziari complessivi (intercettazioni, servizi di osservazione, incontri) anche se singoli elementi appaiono parziali o ambigui; la difesa deve proporre elementi idonei a modificare razionalmente quella valutazione.
- Per ottenere l'annullamento o la riforma di provvedimenti cautelari in Cassazione è necessario dimostrare errori logico-giuridici nella motivazione del giudice, non semplice dissenso o diversa interpretazione dei fatti.
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