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Sentenza

Sentenza del 12/01/2018 n. 608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale per omessa pronuncia su una presunta ultrapetizione della Commissione tributaria provinciale, che avrebbe annullato anche le rettifiche analitiche ai fini IVA e IRAP sebbene la contribuente avesse impugnato soltanto la rettifica induttiva ai fini IRPEG. Contestava inoltre il riconoscimento fiscale di una maggiore perdita risultante dal bilancio, nonostante l'assenza di una dichiarazione integrativa. S.F., con ricorso incidentale, lamentava che la mancata costituzione della società in appello fosse stata erroneamente interpretata come acquiescenza e denunciava l'omessa considerazione del collegamento tra i maggiori ricavi accertati e i recuperi IVA e IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale di S.F. I motivi dell'Agenzia sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza e, in parte, per errata individuazione del vizio denunciato. La Corte ha inoltre chiarito che la mancata presentazione di una dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente al contribuente di far valere in giudizio una maggiore perdita effettiva, al fine di opporsi a una maggiore pretesa fiscale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché le censure non aggredivano l'intera motivazione della sentenza e non dimostravano la decisività dei fatti dedotti. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice tributario non può pronunciarsi su domande o motivi diversi da quelli dedotti dalle parti. La violazione deve essere contestata con riferimento alla specifica sentenza impugnata e alla concreta ratio decidendi.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i vizi deducibili in cassazione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi. I motivi devono essere formulati in modo coerente con il vizio effettivamente denunciato.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisandone il contenuto e la sede processuale di produzione. La mancata indicazione comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Artt. 329 e 334 c.p.c.

    La mancata costituzione in appello non equivale automaticamente ad acquiescenza alla sentenza di primo grado. Tuttavia, la relativa censura è irrilevante se la decisione impugnata è sorretta autonomamente da una motivazione diversa e sufficiente.

  • Art. 2364 c.c.

    È stato richiamato in relazione all'approvazione del bilancio societario e alla rilevanza della perdita risultante dal bilancio rispetto alla dichiarazione fiscale.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    La dichiarazione integrativa può essere presentata per correggere errori od omissioni, anche in danno del contribuente, secondo i termini previsti dalla legge.

    L'assenza di una dichiarazione integrativa non impedisce di per sé al contribuente di far valere in contenzioso un dato fiscale più favorevole, come una maggiore perdita effettivamente risultante dal bilancio, per contrastare una maggiore pretesa tributaria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Rileva ai fini dei termini entro i quali possono essere presentate dichiarazioni integrative dirette a evitare un danno per l'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, specificando dove siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La censura di omessa pronuncia deve riguardare la motivazione effettiva della sentenza impugnata e non soltanto una parte isolata del provvedimento. Se la decisione contiene comunque una motivazione autonoma e sufficiente, la doglianza può risultare priva di decisività.
  • La contumacia o mancata costituzione in appello non comporta automaticamente acquiescenza alla sentenza di primo grado; l'acquiescenza deve risultare da un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare.
  • Un contribuente può contestare in giudizio una maggiore pretesa fiscale facendo valere dati contabili più favorevoli, come una maggiore perdita risultante dal bilancio, anche se non ha previamente presentato una dichiarazione integrativa, purché il dato sia provato e pertinente.
  • È necessario distinguere le diverse componenti dell'accertamento, ad esempio rettifica analitica dei ricavi ai fini IVA e IRAP e rettifica induttiva del reddito ai fini IRPEG: ciascuna deve essere specificamente impugnata e autonomamente motivata.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti di causa: le contestazioni devono essere ricondotte correttamente a un vizio di legge, a un vizio processuale o all'omesso esame di un fatto decisivo.

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