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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28586/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato nel 2005 una cella frigorifera da una società. Nel 2007 si era verificato un incendio, originato secondo un accertamento tecnico preventivo da un possibile corto circuito sui motori elettrici dell'impianto di compressione forniti dalla venditrice, con distruzione di parte dei capannoni e dei beni custoditi nell'azienda agricola dell'acquirente. In primo grado l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni, invocando la responsabilità della venditrice; la convenuta aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice, che aveva eccepito la prescrizione. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come azione di garanzia per vizi della cosa venduta ex artt. 1494 e 1495 c.c., accogliendo solo parzialmente la domanda risarcitoria per i danni alla cella e rigettando la manleva per prescrizione. In appello la società venditrice aveva sostenuto che l'eccezione di prescrizione dell'assicuratrice giovasse anche ad essa e aveva contestato la propria responsabilità; l'attore aveva proposto appello incidentale. La Corte d'appello aveva ritenuto che la domanda fosse stata correttamente inquadrata nella responsabilità contrattuale da vendita e che l'azione fosse prescritta annualmente dalla consegna del bene. Nel ricorso per cassazione l'attore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che la domanda dovesse essere qualificata esclusivamente come extracontrattuale e quindi soggetta a prescrizione quinquennale; 2) violazione degli artt. 1494 e 1495 c.c., sostenendo che i vizi fossero emersi solo successivamente e che la denuncia fosse tempestiva; 3) violazione dell'art. 2939 c.c. e correlati, contestando l'applicazione della prescrizione annuale e la rilevanza dell'eccezione di prescrizione anche nei confronti della venditrice. La Corte di cassazione ha respinto i motivi rilevando che la qualificazione contrattuale della domanda operata nei giudizi di merito non era stata specificamente censurata e che le censure presupponevano in modo inammissibilmente alternativo la diversa qualificazione extracontrattuale della pretesa; inoltre, le argomentazioni sulla tempestività della denuncia dei vizi erano irrilevanti una volta esclusa la natura extracontrattuale dell'azione. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso perché essi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla qualificazione della domanda come azione contrattuale da vendita ex artt. 1494 e 1495 c.c. e sulla mancata censura di tale qualificazione in appello incidentale. Ha escluso che potesse essere rivalutata in cassazione la tesi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ai fini di applicare la prescrizione quinquennale. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese verso entrambe le controricorrenti e disponendo l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    invocato dal ricorrente come base della pretesa risarcitoria extracontrattuale; la Corte ha escluso che la domanda potesse essere riqualificata in tal senso in contrasto con l'accertamento di merito non censurato

  • art. 1494 c.c.

    norma ritenuta dai giudici di merito come base della responsabilità del venditore per danni da vizi della cosa venduta

  • art. 1495 c.c.

    applicata quale disciplina della denuncia e della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte d'appello ha ritenuto decorso il termine annuale dalla consegna

  • art. 2939 c.c.

    richiamato in tema di opponibilità/efficacia dell'eccezione di prescrizione; la Corte d'appello vi ha ricondotto il principio di ultrattività dell'eccezione favorevole anche all'assicurato

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dell'illecito extracontrattuale; la Corte ha ritenuto non applicabile tale disciplina una volta confermata la natura contrattuale della domanda

  • art. 2952 c.c.

    menzionato nel terzo motivo di ricorso in collegamento con la disciplina prescrizionale invocata dal ricorrente

  • art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

    richiamato in fatto con riferimento alla memoria in cui la convenuta ha fatto propria l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratrice

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito ha qualificato la domanda in termini contrattuali e tale qualificazione non è stata specificamente censurata, in cassazione non è consentito sovrapporre una diversa qualificazione extracontrattuale per mutare il regime di prescrizione applicabile.
  • Le censure che presuppongono una diversa natura della domanda sono inidonee se non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Nelle controversie relative alla vendita di cosa affetta da vizi, l'azione di garanzia ex artt. 1494 e 1495 c.c. resta soggetta al termine annuale di prescrizione decorrente dalla consegna del bene, salvo che sia validamente dedotta e accolta una diversa causa petendi.
  • Le argomentazioni sulla tempestività della denuncia dei vizi sono rilevanti solo se la domanda rientra nel perimetro applicativo dell'azione di garanzia per vizi; esse non consentono di superare l'accertata prescrizione quando la qualificazione contrattuale è definitiva.
  • L'eccezione di prescrizione sollevata nel rapporto assicurativo può incidere anche sulla posizione dell'assicurato secondo l'orientamento richiamato dal giudice di merito, ma nel caso concreto tale profilo è rimasto assorbito dalla corretta qualificazione contrattuale della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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