Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13989/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia ha emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 a seguito di accertamenti bancari (art. 32 DPR 600/1973). Le commissioni tributarie di primo e secondo grado hanno rigettato i ricorsi del contribuente, ritenendo che la presunzione legale ex art. 32 prevalga e che la perizia di parte depositata fosse mera allegazione/indizio. Il contribuente propose ricorso per cassazione che fu dichiarato inammissibile (ordinanza n. 33503/2018). Successivamente Garcea ha chiesto la revocazione di tale ordinanza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., denunciando presunti errori di fatto: 1) la Corte non avrebbe considerato la perizia di parte perché la stessa non sarebbe stata trascritta nel ricorso; 2) non sarebbe stata applicata la regola della non contestazione ex art. 115 c.p.c. in quanto l'Agenzia non avrebbe contestato i conteggi; 3) errore nell'applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella del 2012. La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile: ha precisato che la revocazione è ammessa solo per errori di fatto incontrastabilmente evidenziabili dagli atti (art. 391-bis e art. 395 c.p.c.), che nel caso di specie non sussistono. La Corte ha qualificato le censure del ricorrente come contestazione di diritto o di valutazione (errore di giudizio), non come errore di fatto; ha inoltre confermato l'orientamento secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede l'indicazione e la trascrizione delle deduzioni rilevanti e dei passaggi argomentativi contestati, non essendo sufficiente una mera localizzazione degli atti nei fascicoli di grado.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Non è stata accolta la denuncia di errore di fatto e non è stata disposta la revoca dell'ordinanza n. 33503/2018. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002). Non sono state modificate le statuizioni precedenti sul merito degli avvisi di accertamento; nulla è stato disposto in ordine alle spese del giudizio di revocazione, essendo rimasta intimata l'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 32, d.P.R. n. 600/1973

    presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari

    la Corte di merito aveva ritenuto che le risultanze degli accertamenti bancari producono una presunzione legale di reddito; la perizia di parte non supera automaticamente tale presunzione se si limita a fornire valutazioni indiziarie

  • art. 115 c.p.c.

    principio di non contestazione

    per invocare l'effetto della non contestazione in Cassazione il ricorrente deve indicare esattamente il contenuto delle deduzioni ritenute pacifiche e la fase processuale in cui si sarebbe manifestata la mancata contestazione; è necessaria la trascrizione dei passaggi rilevanti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    obbligo di indicare la sede processuale di adduzione delle tesi e di trascrivere i passaggi argomentativi

    ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, quando si deduce la non contestazione di circostanze, il ricorso deve indicare la sede e trascrivere i passaggi argomentativi pertinenti; la mera indicazione dei documenti nei fascicoli non è sufficiente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio per omessa o insufficiente motivazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio

    la Corte ha ricordato la disciplina relativa all'omesso esame di fatto decisivo, evidenziando la distinzione tra perizia stragiudiziale (mero argomento di prova) e mezzi probatori che determinano un fatto non controverso; ha anche affrontato il tema della novella 2012, ritenendo però secondario tale argomento rispetto al difetto di autosufficienza

  • art. 391-bis e art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    revocazione per errore di fatto

    la revocazione di una decisione della Corte di Cassazione è ammessa solo per errori di fatto risultanti dagli atti, ossia per la supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita; non sono rimediabili in revocazione errori di valutazione giuridica o di giudizio

  • art. 13, DPR n. 115/2002 (come inserito dalla l. n. 228/2012)

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Per impugnare utilmente in Cassazione decisioni che si fondano su documenti tecnici depositati in grado precedente (es. perizia di parte), il ricorso per cassazione deve essere 'autosufficiente': indicare chiaramente la sede processuale dove le deduzioni sono state svolte e trascrivere i passaggi argomentativi rilevanti nel corpo del motivo, non limitarsi a richiamare il fascicolo di grado
  • La perizia stragiudiziale rimane, in linea generale, elemento di natura indiziaria: il giudice di merito ha discrezionalità nel valutarne rilevanza e non è vincolato a tenerne conto; il suo mero deposito non costituisce automaticamente prova idonea a ribaltare accertamenti fondati su elementi indiziari o presuntivi
  • Per far valere in Cassazione la presunzione di 'non contestazione' ex art. 115 c.p.c. è necessario documentare esattamente quali fatti o conteggi si assumono come pacifici, in quale atto sono stati proposti e in quale fase si è verificata la mancata contestazione dall'altra parte
  • La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione è rimedio estremamente limitato e si ravvisa solo per errori di fatto chiari e documentabili dagli atti; non è ammessa per questioni inerenti a interpretazioni di diritto o valutazioni probatorie/di merito
  • Quando la decisione impugnata si fonda su multiple 'rationes decidendi', per ottenere la revocazione occorre che l'errore di fatto riguardi la ratio decisiva e non una mera argomentazione accessoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.