Cassazione Civile, Sentenza n. 13989/2022 del 03/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha emesso due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 a seguito di accertamenti bancari (art. 32 DPR 600/1973). Le commissioni tributarie di primo e secondo grado hanno rigettato i ricorsi del contribuente, ritenendo che la presunzione legale ex art. 32 prevalga e che la perizia di parte depositata fosse mera allegazione/indizio. Il contribuente propose ricorso per cassazione che fu dichiarato inammissibile (ordinanza n. 33503/2018). Successivamente Garcea ha chiesto la revocazione di tale ordinanza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., denunciando presunti errori di fatto: 1) la Corte non avrebbe considerato la perizia di parte perché la stessa non sarebbe stata trascritta nel ricorso; 2) non sarebbe stata applicata la regola della non contestazione ex art. 115 c.p.c. in quanto l'Agenzia non avrebbe contestato i conteggi; 3) errore nell'applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella del 2012. La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile: ha precisato che la revocazione è ammessa solo per errori di fatto incontrastabilmente evidenziabili dagli atti (art. 391-bis e art. 395 c.p.c.), che nel caso di specie non sussistono. La Corte ha qualificato le censure del ricorrente come contestazione di diritto o di valutazione (errore di giudizio), non come errore di fatto; ha inoltre confermato l'orientamento secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede l'indicazione e la trascrizione delle deduzioni rilevanti e dei passaggi argomentativi contestati, non essendo sufficiente una mera localizzazione degli atti nei fascicoli di grado.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Non è stata accolta la denuncia di errore di fatto e non è stata disposta la revoca dell'ordinanza n. 33503/2018. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002). Non sono state modificate le statuizioni precedenti sul merito degli avvisi di accertamento; nulla è stato disposto in ordine alle spese del giudizio di revocazione, essendo rimasta intimata l'Agenzia.
Norme richiamate
presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari
la Corte di merito aveva ritenuto che le risultanze degli accertamenti bancari producono una presunzione legale di reddito; la perizia di parte non supera automaticamente tale presunzione se si limita a fornire valutazioni indiziarie
principio di non contestazione
per invocare l'effetto della non contestazione in Cassazione il ricorrente deve indicare esattamente il contenuto delle deduzioni ritenute pacifiche e la fase processuale in cui si sarebbe manifestata la mancata contestazione; è necessaria la trascrizione dei passaggi rilevanti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
obbligo di indicare la sede processuale di adduzione delle tesi e di trascrivere i passaggi argomentativi
ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, quando si deduce la non contestazione di circostanze, il ricorso deve indicare la sede e trascrivere i passaggi argomentativi pertinenti; la mera indicazione dei documenti nei fascicoli non è sufficiente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio per omessa o insufficiente motivazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio
la Corte ha ricordato la disciplina relativa all'omesso esame di fatto decisivo, evidenziando la distinzione tra perizia stragiudiziale (mero argomento di prova) e mezzi probatori che determinano un fatto non controverso; ha anche affrontato il tema della novella 2012, ritenendo però secondario tale argomento rispetto al difetto di autosufficienza
art. 391-bis e art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
revocazione per errore di fatto
la revocazione di una decisione della Corte di Cassazione è ammessa solo per errori di fatto risultanti dagli atti, ossia per la supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita; non sono rimediabili in revocazione errori di valutazione giuridica o di giudizio
art. 13, DPR n. 115/2002 (come inserito dalla l. n. 228/2012)
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- Per impugnare utilmente in Cassazione decisioni che si fondano su documenti tecnici depositati in grado precedente (es. perizia di parte), il ricorso per cassazione deve essere 'autosufficiente': indicare chiaramente la sede processuale dove le deduzioni sono state svolte e trascrivere i passaggi argomentativi rilevanti nel corpo del motivo, non limitarsi a richiamare il fascicolo di grado
- La perizia stragiudiziale rimane, in linea generale, elemento di natura indiziaria: il giudice di merito ha discrezionalità nel valutarne rilevanza e non è vincolato a tenerne conto; il suo mero deposito non costituisce automaticamente prova idonea a ribaltare accertamenti fondati su elementi indiziari o presuntivi
- Per far valere in Cassazione la presunzione di 'non contestazione' ex art. 115 c.p.c. è necessario documentare esattamente quali fatti o conteggi si assumono come pacifici, in quale atto sono stati proposti e in quale fase si è verificata la mancata contestazione dall'altra parte
- La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione è rimedio estremamente limitato e si ravvisa solo per errori di fatto chiari e documentabili dagli atti; non è ammessa per questioni inerenti a interpretazioni di diritto o valutazioni probatorie/di merito
- Quando la decisione impugnata si fonda su multiple 'rationes decidendi', per ottenere la revocazione occorre che l'errore di fatto riguardi la ratio decisiva e non una mera argomentazione accessoria
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