Cassazione Penale, Sentenza n. 51234/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento per due motivi: (1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il GIP non avrebbe valutato complessivamente modalità, mezzi e circostanze ai fini dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 (determinazione della lieve entità); (2) illegittimità della confisca del denaro posto in sequestro, disposta senza prova della provenienza illecita e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul secondo motivo e inammissibile il primo. In particolare: il primo motivo (erronea qualificazione giuridica) è stato ritenuto inammissibile per i limiti della prova di errore manifesto ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; il secondo motivo (confisca del denaro) è stato accolto: la Corte ha rilevato l'assenza di motivazione specifica in ordine alla confisca del denaro, ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e ha disposto il rinvio al Tribunale di Piacenza per nuovo giudizio sul punto. Il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile nel ricorso e dunque confermato.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
comma 5 (riguardante la "lieve entità" della detenzione di sostanze stupefacenti)
La Corte ha ritenuto che la valutazione della lieve entità richiede un esame complessivo di modalità, mezzi e circostanze, ma il ricorso per cassazione sulla errata qualificazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p. può essere esercitato solo per errori manifesto; nel caso non ricorreva il vizio manifesto poiché il giudice aveva distinto le condotte e qualificato come di lieve entità i modesti quantitativi.
La confisca può essere disposta quando il bene costituisce profitto del reato o vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato; il giudice deve motivare la confisca anche nella sentenza di patteggiamento quando investe beni diversi dallo stupefacente e dai beni strumentali.
La Corte distingue l'ambito applicativo dell'art. 240-bis rispetto all'art. 240: per alcuni episodi di cessione la confisca del denaro non può essere disposta automaticamente ai sensi dell'art. 240-bis senza ricorrere alle condizioni generali di cui all'art. 240.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione contro la qualificazione giuridica contenuta in sentenza ai soli casi di errore manifesto; non sono ammissibili censure che siano semplici errori valutativi non immediatamente evidenti.
Consente l'esame in Cassazione di questioni relative a misure di sicurezza o patrimoniali non oggetto di accordo: la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la mancanza di motivazione sulla confisca, in quanto misura patrimoniale non pattuita.
art. 111, comma 7 Cost.
Principio di legalità e corretto procedimento: la violazione della normativa sulle misure patrimoniali e la carenza motivazionale sono considerate rilevanti come violazione di legge ai fini del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la qualificazione giuridica in una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per errore manifesto ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; le censure valutative non evidenti dal testo sono inammissibili.
- Anche nella sentenza di patteggiamento il giudice deve motivare la confisca dei beni quando essa riguarda denaro o altri beni diversi dallo stupefacente: la motivazione non deve essere ampia ma deve giustificare l'ablazione del bene.
- La confisca del denaro richiede specifica valutazione che dimostri che esso costituisce profitto del reato o vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (art. 240 c.p.).
- Le misure patrimoniali non oggetto di accordo possono essere oggetto di sindacato in Cassazione ex art. 606 c.p.p.: la mancata o meramente apparente motivazione sulla confisca costituisce motivo di annullamento.
- In caso di discrepanza tra motivazione (che sembra riferirsi solo a stupefacenti e beni strumentali) e dispositivo (che genericamente dispone la confisca di "quanto in sequestro"), prevale l'obbligo di chiarire se il denaro sia stato effettivamente confiscabile e per quale motivo; l'ambiguità puo' comportare l'annullamento limitato alla confisca.
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