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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29066/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un atto del 7 aprile 2011 con cui un soggetto ha donato alla figlia la piena proprietà di un appartamento e la comproprietà di un locale deposito. Il fallimento di una società ha agito in primo grado sia per far dichiarare la simulazione dell’atto sia, in via revocatoria ex art. 2901 c.c., per ottenerne l’inefficacia verso la massa. Il Tribunale ha respinto la domanda di simulazione e accolto quella revocatoria. In appello i soccombenti hanno contestato la decisione, sostenendo da un lato che il donante non avesse partecipato ad alcuna mala gestio e che il credito del fallimento non fosse rilevante o comunque non provato nei loro confronti; dall’altro che mancassero i presupposti dell’azione revocatoria, in particolare l’eventus damni e la scientia damni, anche perché il patrimonio del donante sarebbe stato capiente e successivi esiti di procedure esecutive avrebbero dimostrato l’assenza di pregiudizio per i creditori. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità, ritenendo che le censure non investissero la ratio decidendi della sentenza di primo grado e si risolvessero in reiterazioni difensive già svolte in primo grado. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato nullità della sentenza per motivazione mancante e violazione/falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., insistendo sull’asserita insussistenza dei presupposti della revocatoria e sulla mancata prova del danno da parte del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l’unico motivo di ricorso perché non confrontato con la vera ragione della decisione impugnata. La sentenza della Corte d’appello si fondava infatti sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, non già sul merito della revocatoria. Il ricorso, invece, censurava solo la valutazione sui presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. e la presunta mancanza di motivazione, senza attaccare la statuizione di inammissibilità né dimostrare che i motivi di appello fossero specifici ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Ne è derivata la conferma della decisione di merito e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria può essere proposta dal creditore per far dichiarare inefficace l’atto dispositivo pregiudizievole; nel caso richiamato dalla Corte, la verifica dei suoi presupposti era però estranea alla ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 342 c.p.c.

    L’impugnazione deve contenere motivi specifici e critiche idonee a investire la ratio decidendi della sentenza gravata; la mera riproposizione di difese già svolte in primo grado non integra motivo specifico di appello.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    In cassazione non è sufficiente denunciare violazione di legge o nullità per motivazione mancante se il ricorso non colpisce la vera ratio della decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata dichiara l’appello inammissibile per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve censurare in modo diretto quella statuizione e dimostrare che i motivi di gravame erano specifici ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
  • È inammissibile il ricorso che si limita a contestare il merito della controversia o i presupposti sostanziali dell’azione originaria, se la decisione di appello si fonda invece su una preliminare ragione processuale non adeguatamente attaccata.
  • La riproposizione in appello di argomentazioni già svolte in primo grado, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata, non integra un motivo di gravame specifico.
  • Nel giudizio di legittimità occorre sempre confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la mancata corrispondenza tra motivo di ricorso e fondamento della decisione determina l’inammissibilità.
  • In tema di azione revocatoria, la discussione sui presupposti dell’art. 2901 c.c. resta assorbita quando il giudice d’appello abbia definito la controversia su base processuale per genericità dei motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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