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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17695/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di forniture di energia elettrica. La società destinataria del decreto lo aveva opposto contestando l’esattezza dei consumi fatturati e sostenendo che il contatore o il sistema di rilevazione non avesse funzionato correttamente, con conseguente sovrafatturazione. Il Tribunale aveva revocato il decreto, ma la Corte d’appello di Roma aveva accolto l’impugnazione della fornitrice, ritenendo provata la corrispondenza tra energia erogata e fatturata sulla base dei documenti prodotti. In cassazione la società somministrata ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2698 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la ricostruzione dell’onere della prova e l’uso dei principi di vicinanza della prova e di non contestazione: secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provato il credito solo perché i consumi erano stati rilevati da un soggetto terzo incaricato dal fornitore, e avrebbe preteso dal cliente una prova specifica di anomalie o malfunzionamenti del contatore. La ricorrente affermava anche di aver prodotto prova fotografica del contatore illeggibile e documentazione di solleciti e corrispondenza inviata al fornitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, in realtà sollecitasse una rivalutazione del materiale probatorio e delle apprezzamenti di merito già compiuti dalla Corte d’appello. La decisione impugnata aveva infatti ritenuto provato il quantum dell’energia erogata sulla base di report redatti da un soggetto terzo abilitato, e aveva invece escluso che la dedotta anomalia di consumo fosse supportata da prove adeguate. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, nei contratti di somministrazione, il dato del contatore è assistito da una presunzione semplice e, in caso di contestazione, grava sul somministrante la prova del corretto funzionamento del misuratore, mentre il somministrato deve allegare e provare circostanze specifiche idonee a spiegare consumi anomali e fattori esterni non evitabili con l’ordinaria diligenza. Tuttavia, ha osservato che il ricorso non riportava in modo specifico le allegazioni probatorie rilevanti e pretendeva una nuova valutazione di fatti già scrutinati in appello, attività preclusa in sede di legittimità. Sono state quindi poste le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovvertire l’apprezzamento di merito sulla prova del credito e delle contestazioni del consumatore/somministrato.

  • art. 2698 c.c.

    Evocato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che la rilevazione dei consumi tramite contatore integra una presunzione semplice di veridicità, superabile con idonea contestazione e prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    Censurato per asserita errata applicazione dei principi di non contestazione e valutazione della prova; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per criticare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio denunciabile in cassazione, trattandosi di dissenso rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Indicato come norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi tramite contatore costituisce una presunzione semplice di corrispondenza tra misurazione e consumo effettivo; in caso di contestazione, la prova deve essere distribuita in modo coerente con le allegazioni delle parti e con il materiale istruttorio disponibile.
  • Il somministrante che agisca per il pagamento del corrispettivo deve provare il corretto funzionamento del misuratore e la riferibilità dei consumi fatturati alla fornitura erogata; il somministrato, per vincere la pretesa, deve offrire allegazioni e prove specifiche sull’anomalia del consumo e sulle cause esterne che abbiano alterato la misurazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito: se la censura investe l’apprezzamento delle prove e non indica in modo specifico gli elementi decisivi trascurati o travisati, il ricorso è inammissibile.
  • La doglianza che assuma l’erronea applicazione dell’onere della prova deve confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e con l’eventuale insufficienza delle allegazioni probatorie; in mancanza, la censura resta apodittica e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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