Cassazione Civile, Ordinanza n. 00331/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta contro una cartella di pagamento per oltre 481.000 euro, emessa a seguito della revoca di un contributo pubblico. Il destinatario della cartella contestava, in sintesi, la carenza di motivazione dell'atto e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Il giudice di merito ha rigettato l'opposizione. La banca, quale soggetto che aveva agito in relazione al recupero del credito derivante dalla revoca del contributo, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'obbligo di indicare i criteri di computo degli interessi riguarderebbe solo i crediti tributari e non il credito in questione, qualificato come erogazione diversa con garanzia fideiussoria; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto tempestiva l'opposizione, assumendo che l'estratto di ruolo non provasse la data di notifica della cartella e che vi fosse travisamento della prova; 3) violazione dei principi in tema di garanzia autonoma, interpretazione contrattuale, buona fede ed eccezione di dolo, oltre a omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del contratto di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di specificità, osservando che, anche per crediti non tributari, gli interessi devono essere accompagnati da un'indicazione dei relativi parametri di calcolo, almeno per relationem. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza atteneva a un errore di fatto del giudice di merito sulla data di notifica della cartella e quindi, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, integrava semmai un errore revocatorio e non un vizio di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, poiché formulato in modo generico e privo di specifica critica agli errori ermeneutici della sentenza impugnata; la censura sull'omesso esame è stata considerata una critica in diritto e non un vero vizio motivazionale. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva delle controparti. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La dedotta falsa percezione della realtà circa la prova della notifica integra un errore di fatto, non un vizio di legittimità deducibile con ricorso per cassazione.
La doglianza sul travisamento della prova è stata esclusa perché il punto atteneva alla valutazione fattuale del giudice di merito e, comunque, alla prospettazione di un errore revocatorio.
Il richiamo ai principi sul contratto autonomo di garanzia, se generico e non calato nella fattispecie concreta, non è idoneo a fondare una censura ammissibile.
Le censure sull'interpretazione del contratto richiedono l'indicazione degli specifici canoni ermeneutici asseritamente violati e del relativo errore interpretativo.
Il principio di buona fede e correttezza deve essere correlato in modo puntuale alla concreta disciplina del rapporto, altrimenti la censura resta generica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto per i ricorsi ritenuti definibili senza discussione orale.
Sez. U, n. 9826 del 07/05/2014
L'inadempimento dell'obbligo di restituzione di somme ricevute a titolo di pubblica erogazione rientra nella comune disciplina dei rapporti di debito e credito.
Massime di principio
- Anche quando il credito non è di natura tributaria, l'atto di riscossione deve consentire al debitore di comprendere i criteri di determinazione degli interessi, almeno per relationem, così da rendere controllabile la pretesa.
- La censura di violazione di legge in cassazione è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in affermazioni astratte o meramente assertive.
- L'errore del giudice di merito che consista nella falsa percezione di un dato documentale o fattuale integra, di regola, un errore revocatorio e non un vizio denunciabile in cassazione come errore di diritto.
- Le doglianze sull'interpretazione di clausole contrattuali devono indicare specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in che modo; un richiamo generico alle norme sull'interpretazione del contratto non è sufficiente.
- I principi di buona fede e correttezza, così come le regole sul contratto autonomo di garanzia, non possono essere invocati in modo astratto, ma devono essere calati nella concreta disciplina del rapporto dedotto in giudizio.
- La deduzione di un omesso esame non può essere utilizzata per riproporre, sotto diversa veste, una censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ormai non più sindacabile nei limiti pregressi.
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