Cassazione Civile, Ordinanza n. 16491/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per un'annualità d'imposta, assumendo che il contribuente percepisse redditi di capitale in quanto partecipante, in realtà, a una società di fatto mascherata da s.r.l. unipersonale. Dopo un primo contenzioso definito con rinvio disposto dalla Cassazione per chiarire il riparto dell'onere probatorio sull'esistenza della società di fatto, la commissione tributaria regionale in sede di rinvio ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo sufficienti gli indizi valorizzati nel PVC. L'erede del contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe nuovamente invertito l'onere della prova e preteso dal contribuente una prova contraria impossibile, nonostante gli elementi indiziari del PVC non dimostrassero un vincolo sociale esteriorizzato; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per mancata motivazione sull'eccezione di giudicato e per motivazione apparente circa la qualità di socio di fatto; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la CTR omesso di considerare due decisioni passate in giudicato che, secondo la ricorrente, escludevano la società di fatto tra i soggetti coinvolti e avrebbero imposto, in ogni caso, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i presunti soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito nel giudizio di rinvio. Ha escluso sia la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sia la sussistenza di una motivazione meramente apparente, osservando che la CTR si era attenuta al principio di diritto fissato nel precedente rinvio e aveva attribuito correttamente valenza indiziaria agli elementi emersi dagli accertamenti. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: nel giudizio di rinvio non era più proponibile la questione del giudicato esterno o interno, poiché la sentenza rescindente aveva implicitamente escluso la relativa nullità processuale; inoltre, le pronunce invocate riguardavano soggetti diversi e non facevano stato nel presente giudizio. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui gravava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si censura la valutazione delle prove.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare l'asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie, ma la Corte esclude che la doglianza integri una vera violazione di legge.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza a talune prove rispetto ad altre.
La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché il motivo, in sostanza, mirava a contestare il merito dell'accertamento compiuto dal giudice di rinvio.
Non è ravvisabile nullità per motivazione apparente quando la decisione espone, sia pure sinteticamente, l'iter logico seguito e il motivo di ricorso mira solo a una rivalutazione delle prove.
Il giudicato, interno o esterno, è coordinato con i limiti del giudizio di rinvio; non può essere riesaminato se la sentenza rescindente ne ha implicitamente escluso la rilevanza.
Il giudicato formale richiamato dalla ricorrente non è opponibile nel giudizio di rinvio nei limiti in cui la sentenza di cassazione con rinvio abbia già precluso la relativa questione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le denunce di violazione di legge, ma la Corte ricostruisce le censure come tentativi di rivalutazione del fatto, quindi inammissibili o infondati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio perché la motivazione non è mancante né apparente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombente è tenuta, se dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; se la critica riguarda la ponderazione degli indizi o la forza persuasiva delle prove, il motivo è inammissibile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto se la decisione si fonda su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri del giudice; non basta contestare la preferenza accordata ad alcuni elementi probatori rispetto ad altri.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e può rivalutare i fatti solo nei limiti del tema deciso; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova istanza di merito sulle risultanze istruttorie.
- Il giudicato esterno o interno non può essere utilmente opposto nel giudizio di rinvio quando la sentenza rescindente abbia già implicitamente risolto o precluso la relativa questione, anche se il giudicato sarebbe astrattamente rilevabile in ogni stato e grado.
- In tema di società di fatto, ai fini dell'accertamento tributario rileva l'esteriorizzazione del vincolo sociale e non la prova degli elementi interni del contratto di società; gli indizi possono essere sufficienti se coerentemente valorizzati dal giudice di merito.
- La deduzione di motivazione apparente non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la nullità ricorre solo quando la motivazione manchi in modo assoluto o sia tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi.
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