Cassazione Civile, Ordinanza n. 16468/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, quale socio accomandatario di una società attiva nel settore delle energie rinnovabili e dei servizi ambientali, aveva presentato istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per gli anni 2015-2018, sostenendo di avere diritto all'agevolazione fiscale cd. Tremonti ambiente prevista dall'art. 6, commi 13-19, l. n. 388 del 2000, per investimenti ambientali. L'Amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto. I giudici tributari di merito avevano respinto la domanda ritenendo tardiva la richiesta per il 2015 e, per gli altri anni, insussistente il requisito soggettivo dell'appartenenza alle piccole o medie imprese. In Cassazione la contribuente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile e violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.; (2) violazione dell'art. 12 preleggi, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 6 l. n. 388 del 2000 e del d.m. 18 aprile 2005, per errata interpretazione dei requisiti per la qualificazione come PMI, con riferimento alle imprese associate o collegate, e omesso esame delle prove offerte. Nella memoria la ricorrente ha inoltre contestato la questione, rilevata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c., della non spettanza dell'agevolazione alle c.d. imprese di scopo, chiedendo eventualmente rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminare e decisiva la questione di diritto relativa all'ambito applicativo dell'agevolazione Tremonti ambiente e ha affermato che il beneficio spetta solo agli investimenti ambientali destinati a prevenire, ridurre o riparare danni causati all'ambiente dall'attività della medesima impresa investitrice, non anche agli investimenti effettuati da imprese che svolgono professionalmente attività di prevenzione/riparazione di danni ambientali causati da terzi (c.d. imprese di scopo). Ha quindi escluso il diritto al rimborso, rilevando che l'istante non aveva dato prova di possedere i requisiti per l'agevolazione e, comunque, la disciplina nazionale non consente l'estensione invocata. Il ricorso è stato rigettato; la società è stata condannata alle spese di lite e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al cd. doppio contributo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma base per l'istanza di rimborso proposta dalla contribuente.
art. 6, commi 13-19, l. n. 388 del 2000
L'agevolazione ambientale si applica alle PMI per investimenti finalizzati a prevenire, ridurre e riparare danni ambientali inerenti all'attività dell'impresa investitrice; non si estende agli investimenti delle imprese che intervengono su danni causati da terzi.
d.m. 18 aprile 2005
Richiamato ai fini della qualificazione delle imprese come piccole o medie, in relazione alle imprese associate o collegate.
Invocato come criterio interpretativo della disciplina agevolativa.
L'onere di provare i requisiti per l'agevolazione grava sul contribuente istante.
Invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Invocato sia per lamentare la mancata valutazione delle prove sia per la dedotta errata ricognizione del materiale probatorio.
Richiamato per la dedotta nullità della motivazione apparente.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione del giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione ritenuta incomprensibile e perplessa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura per nullità della sentenza e del procedimento per vizi motivazionali o processuali.
Usato per la proposta di definizione accelerata e per le conseguenze sanzionatorie richiamate in motivazione.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva in favore della controparte per il ricorso ritenuto infondato.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del cd. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni tributarie, il contribuente che chiede il rimborso assume la veste di attore in senso sostanziale e deve provare tutti i presupposti costitutivi del diritto invocato.
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione: non è consentita un'estensione analogica del beneficio oltre i casi espressamente o chiaramente ricompresi nella disciplina.
- L'agevolazione per investimenti ambientali spetta solo quando l'investimento sia funzionale a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali inerenti all'attività dell'impresa investitrice; resta esclusa l'impresa che realizza investimenti per contrastare danni prodotti da terzi, anche se tale è il proprio oggetto sociale o l'attività svolta.
- Il giudice, investito di una domanda di rimborso, deve verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti legali dell'agevolazione, indipendentemente dalle difese articolate dalle parti.
- La dedotta violazione del diritto dell'Unione non impone il rinvio pregiudiziale quando l'interpretazione interna sia già ricostruita in modo conforme al quadro eurounitario e la Corte ritenga non sussistente il contrasto prospettato.
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