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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20717/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato nel 2004. Il lavoratore aveva chiesto di accertare il proprio diritto a conservare la categoria 4 del CCNL Metalmeccanici, poi da riferire al CCNL Igiene Ambientale Asso Ambiente Fise, sostenendo che il corretto inquadramento dovesse essere determinato in base alle mansioni originariamente assegnate all’assunzione (qualifica di palista) e non in base a un successivo diverso assetto contrattuale o a mansioni inferiori poi svolte come custode. La corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all’inquadramento nella quarta categoria del CCNL igiene ambientale e alle differenze retributive, ritenendo legittima la modifica dell’orario di lavoro e insussistente la violazione dell’irriducibilità della retribuzione. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali perché la decisione sarebbe stata fondata su un demansionamento mai dedotto dal lavoratore; 2) violazione delle norme su domanda, prova e processo perché, in realtà, mancava un demansionamento e la corte avrebbe compiuto un apprezzamento di merito non consentito; 3) violazione dell’art. 1372 c.c. e del contratto collettivo di settore per omessa motivazione e mancato confronto tra le declaratorie dei due contratti collettivi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e infondato il terzo, osservando che la corte territoriale aveva correttamente deciso sulla conservazione della qualifica originariamente attribuita, aveva compiuto il raffronto tra le declaratorie contrattuali e aveva escluso legittimamente la modifica unilaterale dell’inquadramento in assenza di mutamento del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione d’appello che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’inquadramento nella quarta categoria del CCNL Igiene Ambientale Asso Ambiente Fise e alle differenze retributive, ritenendo corretta la ricostruzione della corte territoriale fondata sulla qualifica originaria e sulle mansioni inizialmente assegnate. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare un ultrapetizione o una decisione su un demansionamento non dedotto; la Corte esclude la violazione perché la domanda riguardava la conservazione della categoria originaria.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo la censura sostanzialmente diretta al merito.

  • art. 2103 c.c.

    Usato dalla ricorrente per contestare l’inquadramento e il preteso demansionamento; la Corte afferma che il tema era la corretta qualifica originaria e che non è consentita una modifica unilaterale dell’inquadramento in assenza di mutamento del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla prova; la Corte non accoglie la censura poiché non emerge un errato riparto dell’onere probatorio.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al contenuto del ricorso introduttivo; la Corte ritiene che la domanda del lavoratore fosse chiara nel chiedere la conservazione della categoria originaria.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato in relazione alla fase di costituzione e alle difese; la Corte non ravvisa violazioni utili a scalfire la decisione di merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel primo motivo a sostegno della lesione del diritto di difesa; la Corte non lo ritiene violato.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sull’appello; la Corte qualifica la censura come meramente di merito e quindi inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per lamentare l’ingresso di nuove questioni in appello; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la rilevanza del contratto collettivo e il suo raffronto; la Corte osserva che il giudice di merito aveva effettivamente comparato le declaratorie dei CCNL.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di inquadramento professionale, il giudice deve verificare la qualifica originariamente attribuita e il contenuto delle mansioni assegnate, non potendo il datore modificare unilateralmente l’inquadramento contrattuale del lavoratore in assenza di una reale mutazione del rapporto o delle mansioni.
  • La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è infondata quando la decisione di merito si mantiene nei limiti della domanda introduttiva, anche se il ricorrente contesta la qualificazione giuridica dei fatti data dal giudice.
  • In cassazione non sono ammissibili doglianze che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze di causa.
  • Quando il giudice di merito effettua il raffronto tra declaratorie di contratti collettivi e ne trae la corretta corrispondenza con la posizione del lavoratore, la censura che denunci tale comparazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione effettivamente resa.
  • L’irriducibilità della retribuzione non impedisce, di per sé, la rimozione di emolumenti legati a particolari modalità organizzative della prestazione, ove il mutamento dell’orario o dell’assetto lavorativo sia legittimamente disposto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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