Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26246/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di fallimento proposta da un’impresa edile nei confronti di una società committente/appaltante, sulla base di un credito per lavori eseguiti e non pagati, già oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di opposizione. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento; la corte d’appello aveva respinto il reclamo della società, ritenendo legittimato il creditore istante, accertando incidentalmente la sussistenza del credito, reputando provato lo stato di insolvenza e negando la prova dei requisiti di non fallibilità ex art. 1 l.f. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e vizio di valutazione delle prove, sostenendo che la corte d’appello non avrebbe verificato adeguatamente la sussistenza del credito del creditore istante e avrebbe erroneamente fondato la legittimazione e l’insolvenza; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.f. e vizio motivazionale, lamentando che i bilanci degli ultimi tre esercizi sarebbero stati illegittimamente svalutati per il tardivo deposito e che, in realtà, la società avrebbe dimostrato la non fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. senza specifica indicazione della norma violata e della diversa regola di diritto invocata; inoltre ha ribadito che, ai fini dell’istanza di fallimento proposta da un creditore, non occorre un definitivo accertamento del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice fallimentare, e ha rilevato che la corte territoriale aveva effettivamente svolto tale delibazione sulla base del contratto d’appalto, dell’esecuzione delle opere e delle risultanze contabili. Ha anche escluso la novità delle doglianze relative ai limiti del contratto d’appalto e alla sua esecuzione, perché non adeguatamente dedotte nei gradi di merito. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile alla luce dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando l’orientamento secondo cui, per provare i requisiti di non fallibilità, sono rilevanti solo i bilanci degli ultimi tre esercizi già approvati e depositati nel registro imprese; se tali bilanci mancano o non sono ritualmente prodotti, il giudice può motivatamente non considerarli e resta a carico dell’imprenditore la prova della non fallibilità. È stata inoltre confermata la valutazione di inattendibilità della documentazione contabile, delle denunce fiscali unilaterali e delle scritture depositate tardivamente, oltre alla prova dell’insolvenza desunta da perdite, incapienza patrimoniale, mancanza di liquidità e pignoramenti negativi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.f.

    richiamato come rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 6 l.f.

    la dichiarazione di fallimento su istanza di creditori presuppone solo un accertamento incidentale del credito, non un definitivo accertamento giudiziale

  • art. 1 l.f.

    i requisiti di non fallibilità devono essere provati dall’imprenditore; i bilanci rilevanti sono quelli approvati e depositati secondo legge

  • art. 15, comma 4, l.f.

    i bilanci degli ultimi tre esercizi da depositare sono quelli approvati e iscritti nel registro delle imprese

  • art. 2435 c.c.

    indicato come disciplina del deposito dei bilanci nel registro delle imprese

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo; censura ritenuta inammissibile per promiscuità e genericità

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo perché conforme a orientamento consolidato

  • art. 648 c.p.c.

    richiamato per chiarire che la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non sostituisce l’autonoma delibazione del giudice fallimentare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel riparto dell’onere probatorio sulla non fallibilità e sulla prova documentale

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato in generale quale norma sui motivi di ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento su istanza di creditore, la legittimazione dell’istante può essere verificata dal giudice fallimentare mediante un accertamento incidentale del credito, senza che sia necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito stesso o la sua stabilità definitiva.
  • La provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo non esonera il giudice fallimentare dal compiere una autonoma delibazione incidentale sulla sussistenza del credito, ma tale delibazione può fondarsi anche su elementi documentali e contabili convergenti.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale senza indicare con precisione la regola giuridica asseritamente violata e la diversa soluzione interpretativa richiesta.
  • In tema di non fallibilità, l’imprenditore che intenda avvalersi dei requisiti dimensionali deve fornire prova rigorosa mediante i bilanci degli ultimi tre esercizi già approvati e depositati secondo legge; bilanci mancanti, tardivi o irregolari possono essere motivatamente non considerati dal giudice.
  • Lo stato di insolvenza può essere desunto da indizi esteriori come perdite rilevanti, assenza di liquidità, incapienza dell’attivo, pignoramenti negativi e, più in generale, dall’incapacità non transitoria dell’impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove tali questioni sarebbero state dedotte nel giudizio precedente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.