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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24273/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la debenza di contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2013, richiesti dall'INPS con avviso bonario ricevuto dal professionista il 12 luglio 2019. In primo grado il ricorso del professionista era stato accolto, ritenendosi maturata la prescrizione quinquennale; la Corte d'appello ha invece accolto il gravame dell'INPS, ritenendo che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere dal 20 agosto 2014, in base al d.P.C.M. 13 giugno 2014, sicché alla data di ricezione dell'avviso la prescrizione non era ancora compiuta. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 1 del d.P.C.M. 13 giugno 2014 e dell'art. 3-quater del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel fissare al 20 agosto 2014 il dies a quo della prescrizione, senza considerare che il termine ordinario di versamento era stato prorogato al 7 luglio 2014 e che quindi la prescrizione doveva decorrere da tale data.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie. La Cassazione ha affermato che, per i contributi dovuti per l'anno 2013, il termine di prescrizione non decorreva dal 20 agosto 2014 ma dal 7 luglio 2014, poiché il differimento al 20 agosto opera come termine alternativo di pagamento con maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo e non sposta il dies a quo della prescrizione dell'obbligazione principale. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare, alla luce di tale principio, se l'avviso dell'INPS sia idoneo o meno a interrompere la prescrizione, e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, la decorrenza va collegata alla scadenza del termine di pagamento, non alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 1 d.P.C.M. 13 giugno 2014

    Il differimento dei termini di versamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore comporta, per il termine ordinario, la scadenza al 7 luglio 2014; il successivo termine del 20 agosto 2014 con maggiorazione non modifica il dies a quo della prescrizione dell'obbligazione principale.

  • art. 3-quater d.l. n. 16 del 2012 conv. in l. n. 44 del 2012

    È richiamato come base del sistema di differimento dei termini di versamento degli adempimenti fiscali e contributivi, che il d.P.C.M. integra in attuazione della fonte primaria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem le motivazioni di precedenti ordinanze su fattispecie analoghe.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 conv. in l. n. 1155 del 1936

    i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

    La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui essi dovevano essere pagati.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997

    Attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, consentendo il differimento dei versamenti.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento dell'obbligazione contributiva, e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito.
  • Quando un d.P.C.M. differisce i termini di versamento, occorre distinguere tra il termine ordinario, che sposta la scadenza dell'obbligazione principale, e il termine ulteriore con maggiorazione per il pagamento tardivo, che non incide sul dies a quo della prescrizione ma costituisce solo una facoltà di adempimento tardivo.
  • Ai fini dell'applicazione del differimento dei termini previsto per i soggetti che esercitano attività economiche riconducibili agli studi di settore, rileva il dato oggettivo dello svolgimento dell'attività e non la concreta adesione del singolo contribuente alle risultanze degli studi stessi.
  • Per i contributi dovuti alla gestione previdenziale, il giudice deve individuare con precisione la data di scadenza del versamento prevista dalla disciplina fiscale applicabile, poiché da essa dipende la verifica della prescrizione e dell'eventuale efficacia interruttiva degli atti dell'ente previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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