Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03310/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dal debitore originario avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore, opposizione fondata sull'allegazione che il rapporto di credito sottostante fosse usurario. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo non dimostrati né il difetto di motivazione dedotto con gravame né, nel merito, la pattuizione e la riscossione di interessi usurari, escludendo che potesse attribuirsi valore dirimente alla sentenza penale di patteggiamento richiamata dalla parte opponente. Con il ricorso per cassazione l'erede del debitore deduceva cinque motivi, sostanzialmente concentrati su: omesso esame e omessa valutazione di documenti e prove orali relativi all'usura; violazione degli artt. 2729 c.c. e 2702 c.c. per mancato apprezzamento di presunzioni, assegni, scritture autografe e atti del procedimento penale; errata declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale del figlio del creditore, che sarebbe stata sorretta da principio di prova scritta. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili ma in parte inammissibili e in parte infondati: ha richiamato il limite del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme; ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la questione dell'usura era stata espressamente trattata in appello; ha negato la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. perché la motivazione era comunque percepibile; ha rilevato la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione, riproduzione e localizzazione dei documenti invocati; e ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure fossero in parte precluse dal divieto di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., in parte carenti di specificità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e comunque dirette a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la prova dell'usurarietà del rapporto e aveva ritenuto valido il decreto ingiuntivo opposto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente; la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza della preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere la ratio della decisione; non ricorre nullità se la Corte di merito ha esplicitato il proprio percorso argomentativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se la questione dedotta risulta comunque espressamente esaminata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola di disponibilità della prova, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato per violazione della regola del libero convincimento è ammesso solo quando il giudice applichi un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non è consentita la critica alla mera ponderazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su documenti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive il contenuto, non ne indica con precisione la collocazione processuale e non ne specifica l'avvenuta produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è scrutinabile.

  • art. 2729 c.c.

    Le censure sulle presunzioni semplici non possono tradursi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio in cassazione.

  • art. 2702 c.c.

    La parte ricorrente non può limitarsi ad affermare il valore probatorio di una scrittura privata senza adempiere agli oneri di specifica allegazione e localizzazione del documento.

  • artt. 2721 e 2726 c.c.

    La doglianza relativa alla prova testimoniale non supera il rilievo di inammissibilità quando resta assorbita dal divieto di prova testimoniale rispetto ai limiti legali e si risolve in critica di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata all'esito della proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se la censura mira, in realtà, a contestare la valutazione del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione fondato su documenti di merito è inammissibile se non contiene una puntuale trascrizione del contenuto rilevante, l'indicazione della sede processuale di produzione e la precisa collocazione nei fascicoli.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile quando si contesta soltanto l'apprezzamento comparativo delle prove compiuto dal giudice di merito; il sindacato di legittimità interviene solo in caso di decisione su prove non introdotte o di applicazione di un regime probatorio diverso da quello legale.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta è stata comunque affrontata dalla sentenza impugnata, anche se la parte non condivide la soluzione adottata.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta non costituisce, di per sé, prova o indizio autonomamente decisivo del fatto civilistico controverso, dovendo essere valutata nel complesso delle altre risultanze.
  • La critica all'ammissibilità o attendibilità della prova testimoniale, se diretta sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, non può essere devoluta alla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.