Cassazione Civile, Ordinanza n. 15988/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso incidentale del comune, ritenendolo fondato alla luce del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti impositivi tributari affermato dalle Sezioni Unite. Ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame; sono rimaste assorbite le questioni poste con il ricorso principale sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento TARSU notificato nel gennaio 2017 da un comune per l'anno d'imposta 2010, relativo a un immobile sito nel territorio comunale. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e compensato le spese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, che la compensazione delle spese fosse in contrasto con gli artt. 91 e 92 c.p.c. per difetto di adeguata motivazione sulle ragioni giuridiche della compensazione. Il comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 149 c.p.c. e all'art. 1, comma 161, L. 296/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tardiva la pretesa tributaria applicando il termine quinquennale alla data di ricezione dell'atto da parte del contribuente, mentre ai fini della decadenza rileva la data di spedizione/perfezionamento della notifica per l'ente impositore.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale per contestare la compensazione delle spese, in quanto la statuizione sarebbe stata priva di adeguata giustificazione
richiamato dal ricorrente principale per sostenere che la compensazione delle spese richiede una motivazione idonea
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dal comune nel ricorso incidentale per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina della notificazione e del termine decadenziale
richiamato dal comune per affermare che la notificazione a mezzo posta segue il principio generale della scissione degli effetti, salvo deroghe tributarie non ravvisate nel caso
art. 1, comma 161, L. 296/2006
interpretato nel senso che il termine decadenziale per l'accertamento va verificato alla data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari alla notifica dell'atto, non alla data di ricezione da parte del contribuente
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
richiamato dalle Sezioni Unite come norma che, per gli atti tributari, recepisce il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione
Massime di principio
- In materia di atti di imposizione tributaria, ai fini del rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo, rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari per la notificazione dell'atto, e non quella di effettiva conoscenza da parte del contribuente.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti tributari, senza che ostino la natura recettizia dell'atto o la qualità del soggetto che procede alla notificazione.
- Quando la decisione di merito abbia erroneamente fatto decorrere il termine decadenziale dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, essa deve essere cassata per violazione della disciplina sulla notificazione e sui termini di decadenza.
- Le censure sulle spese di lite restano assorbite quando l'accoglimento del ricorso incidentale determina la cassazione della sentenza per il motivo logicamente prioritario.
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