Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21459/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2004 emesso con metodo sintetico (redditometro). La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo non corretto l'accertamento perché, da un lato, mancava il requisito della pluriannualità richiesto dalla disciplina vigente e, dall'altro, una somma percepita nel 2005 era stata erroneamente computata come reddito imponibile, pur derivando da una plusvalenza da cessione di partecipazioni azionarie ritenuta esente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che per valutare la pluriannualità dello scostamento non dovessero essere sottratti i redditi esenti ai sensi del comma 6; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 35 d.lgs. 546/1992, lamentando ambiguità della motivazione e mancato confronto con le allegazioni dell'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica alla controparte. Dal controllo degli atti non risultava prodotta la prova del rituale esito della spedizione delle raccomandate indicate nell'atto di ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, in assenza di attività difensiva del contribuente, e non ha provveduto sul contributo unificato, richiamando la soccombenza della parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    È richiamato come norma che disciplina l'accertamento sintetico e il tema della considerazione dei redditi esenti ai fini della verifica dello scostamento pluriennale; il ricorrente sosteneva che non dovessero essere sottratti, ma la Corte non ha esaminato il merito per l'inammissibilità processuale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È evocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È evocato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di valutazione delle allegazioni e delle prove.

  • art. 35 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per vizi della motivazione nel processo tributario.

  • art. 68, terzo comma, d.lgs. n. 917 del 1986

    È menzionato dalla sentenza impugnata come base della ritenuta esenzione della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni azionarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata prova della rituale notificazione del ricorso alla controparte determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio mediante esame diretto degli atti consentito alla Corte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale assorbente, la Corte non esamina i motivi di merito o di nullità della sentenza impugnata.
  • In tema di accertamento sintetico, la deduzione relativa al computo o meno dei redditi esenti ai fini della verifica dello scostamento pluriennale resta questione di merito e di interpretazione della disciplina applicabile, ma non può essere scrutinata se manca un valido ricorso.
  • La riproduzione di censure di violazione di legge o di nullità processuale non supera il vaglio di ammissibilità se il ricorso difetta dei presupposti formali indispensabili per la sua rituale proposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.