Cassazione Civile, Ordinanza n. 26859/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una fondazione che gestiva prestazioni riabilitative in favore di pazienti ricoverati in strutture del territorio, nei confronti di una ASL per il pagamento dei corrispettivi asseritamente dovuti. L'ASL aveva opposto il decreto contestando sia la prova dell'effettivo svolgimento di parte delle prestazioni sia il quantum richiesto. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte; in appello la decisione era stata riformata parzialmente, con riduzione dell'importo riconosciuto, sulla base di un'interpretazione del contratto del 30 giugno 2015, della nota commissariale del 18 giugno 2015 e dei controlli UVM e NOC, ritenendo che solo una parte delle prestazioni fosse tariffabile ex art. 26 l. 833/1978. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 112, 115, 116, 190, 345, 2697 c.c. e 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere incontestato l'espletamento delle prestazioni, nell'omesso esame della documentazione prodotta, nell'uso improprio della comparsa conclusionale di primo grado dell'ASL per il calcolo del dovuto e nell'avere pronunciato ultra petita sul criterio del calcolo per sottrazione. L'ASL ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente affermato la mancata contestazione dello svolgimento delle prestazioni, che invece sarebbe stata contestata e non provata, con conseguente necessità di rigetto integrale della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la Corte d'appello non fosse incorsa in extrapetizione, avendo soltanto accertato in fatto la parziale fondatezza della domanda; ha inoltre escluso violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., osservando che la ricorrente principale chiedeva in sostanza una rilettura del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha valorizzato il fatto che il giudice di merito aveva esaminato il contratto, la nota commissariale e i controlli UVM/NOC, traendone una plausibile conclusione interpretativa circa l'inapplicabilità generalizzata della tariffa ex art. 26 l. 833/1978 in mancanza di documentazione clinica individuale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi sulla distinzione tra esistenza delle prestazioni e loro qualificazione tariffaria. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il motivo è stato respinto perché la Corte d'appello non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, ma ha accertato in fatto la fondatezza solo parziale della pretesa.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato la regola di giudizio; non quando il giudice abbia attribuito diverso peso agli elementi probatori.
La violazione ricorre solo se il giudice ha valutato una prova secondo un regime diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile in cassazione la mera preferenza data a una lettura fattuale delle prove.
Richiamato tra le norme invocate nel terzo motivo, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al preteso uso di un calcolo non introdotto in appello; la censura è stata respinta.
Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito; resta censurabile solo l'omesso esame nei limiti stretti previsti dalla norma.
La violazione si configura solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove.
La tariffa per prestazioni riabilitative non è riconoscibile in modo automatico e generalizzato: occorre il riscontro della prestazione effettivamente dovuta secondo gli accordi e i controlli previsti.
art. 6 del contratto del 30 giugno 2015
Richiamato come base negoziale che subordina il riconoscimento tariffario ai controlli tecnici previsti.
art. 14 del contratto del 30 giugno 2015
In caso di setting sanitario diverso da quello riabilitativo, si applica la tariffa propria della diversa prestazione o una ad essa affine.
Richiamato per la decorrenza degli interessi sulle somme dovute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La contestazione o non contestazione dei fatti va riferita alle allegazioni delle parti e non ai documenti in sé; l'apprezzamento della portata della contestazione è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio; è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia applicato un regime legale di valutazione diverso da quello previsto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente distribuito tra le parti; non quando la censura miri a contestare il giudizio di attendibilità o il peso attribuito alle prove.
- In sede di legittimità non è censurabile la scelta del giudice di merito di attribuire significato a un documento piuttosto che a un altro, se la motivazione è logica e coerente e la ricostruzione fattuale resta plausibile.
- Quando il riconoscimento di una tariffa per prestazioni sanitarie è subordinato dal contratto e dai controlli tecnici alla qualificazione concreta delle prestazioni, non basta il mero espletamento di attività in una struttura sanitaria per ottenere automaticamente la tariffa massima prevista per una certa tipologia di ricovero o trattamento.
- La censura di extrapetizione è infondata se il giudice si limita a quantificare la domanda entro il perimetro delle allegazioni e delle eccezioni, senza introdurre un thema decidendum nuovo.
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