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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00463/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria: la corte d'appello aveva dichiarato inefficace, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., la vendita di due immobili effettuata dall'alienante a favore di un'acquirente ritenuta legata a lui da rapporti di lunga consuetudine e amicizia, valorizzando la presunta conoscenza, in capo all'acquirente, delle difficoltà economiche dell'alienante e del pregiudizio arrecato ai creditori. Contro tale decisione l'alienante aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, per quanto qui rileva, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la presunzione fosse stata tratta da indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso. Con il successivo ricorso per revocazione, l'interessato ha denunciato, ex art. 395 n. 4 c.p.c., l'omesso esame del proprio ricorso e della memoria depositata nel giudizio di legittimità, assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto che egli si fosse limitato a contestazioni assertive, senza considerare le specifiche incongruenze già dedotte contro il ragionamento presuntivo della corte territoriale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la censura revocatoria non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a rimettere in discussione la valutazione compiuta nell'ordinanza precedente circa l'inammissibilità/infondatezza del motivo di ricorso fondato sull'art. 2729 c.c. e, più in generale, la lettura delle risultanze processuali e probatorie. Ha quindi affermato che il rimedio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è utilizzabile solo per una svista percettiva, immediatamente rilevabile, avente ad oggetto atti interni al giudizio di legittimità, autonoma e decisiva, e non per contestare errori di giudizio o valutazioni del materiale istruttorio. Il ricorso per revocazione è stato pertanto dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e alla previsione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come base del rimedio revocatorio avverso le ordinanze della Corte di cassazione, nel quadro della nuova disciplina della trattazione camerale

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per affermare che, per i casi di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la trattazione avviene in adunanza camerale

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiede un errore di fatto revocatorio, cioè una svista percettiva, non un errore di giudizio o una diversa valutazione delle prove

  • art. 2729 c.c.

    invocato per contestare i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte precisa che la revocazione non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio di legittimità; la Corte aveva escluso la violazione, affermando che essa è configurabile solo se si attribuisce valore di prova legale a prova libera o viceversa

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a base della declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita in sede di merito

  • art. 2902 c.c.

    norma conseguenziale richiamata insieme all'azione revocatoria nella decisione di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base della memoria depositata nel precedente giudizio di cassazione

  • art. 391-quater c.p.c.

    richiamato solo per il raffronto sistematico sulla pubblica udienza, non come norma decisiva del caso

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti e non può coincidere con un errore di giudizio sulla rilevanza, attendibilità o sufficienza degli elementi probatori.
  • Il rimedio revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo quando l'errore riguardi atti interni al giudizio di legittimità, abbia carattere autonomo e decisivo e non si traduca nella critica alla valutazione già compiuta dal giudice.
  • Non è ammessa la revocazione quando la parte, sotto la veste dell'errore di fatto, miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o a contestare la correttezza dell'apprezzamento degli indizi e delle presunzioni operato nel precedente giudizio.
  • La censura relativa ai requisiti delle presunzioni semplici non è veicolo per dedurre un preteso errore revocatorio se si limita a opporre una lettura alternativa del materiale istruttorio già esaminato e discusso.
  • Quando il fatto asseritamente ignorato o erroneamente percepito era comunque oggetto di discussione tra le parti, il vizio non è revocatorio ma valutativo, e resta quindi sottratto al rimedio ex art. 395 n. 4 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàGiudicato
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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