Cassazione Civile, Ordinanza n. 20592/2022 del 27/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato, con sette motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto dei suoi ricorsi contro avvisi di accertamento IRPEF e addizionali locali per gli anni 2005 e 2006, emessi con metodo sintetico sulla base di incrementi patrimoniali (acquisto di immobili) e del possesso di beni indice di capacità contributiva (autovettura Audi A4). La CTR aveva ritenuto non provata, da parte del contribuente, la disponibilità di redditi adeguati a coprire le spese contestate e, in particolare, la riferibilità delle spese al suocero e la relativa provvista bancaria. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato domanda di definizione della controversia tributaria pendente ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50/2017, con prova del pagamento tramite modelli F24, chiedendo i provvedimenti consequenziali; la Corte ha rilevato che tale istanza non risultava notificata all'Amministrazione finanziaria e ha quindi escluso la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che il contribuente, avendo aderito alla definizione agevolata della controversia e pagato le somme dovute, non aveva più interesse alla decisione del ricorso originario. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale previsione operi solo nei casi tipici di rigetto o di originaria inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non anche nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.
Norme richiamate
definizione della controversia tributaria pendente
Il deposito della domanda di definizione agevolata, con pagamento delle somme dovute, è stato considerato indice della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso originario.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ha affermato che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo ai casi tipici di rigetto o di originaria inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile analogicamente all'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.
d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017
rottamazione dei carichi fiscali
La produzione della domanda di definizione e della documentazione di pagamento è stata ritenuta rilevante ai fini della verifica della sopravvenuta carenza di interesse.
La sentenza di merito richiamata nel provvedimento aveva posto a carico del contribuente l'onere di provare l'esistenza di redditi adeguati a giustificare le spese e gli incrementi patrimoniali contestati.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisca a una procedura di definizione agevolata della lite tributaria e documenti il pagamento delle somme dovute, il ricorso pendente può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, se permane un residuo interesse non più attuale alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se l'istanza di definizione non risulta comunicata alla controparte e questa non prende posizione, ma la sopravvenuta carenza di interesse può comunque condurre all'inammissibilità del ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
- Nel procedimento di accertamento sintetico, incombe sul contribuente l'onere di fornire prova specifica della disponibilità di redditi idonei a giustificare spese e incrementi patrimoniali contestati, compresa l'eventuale riferibilità di tali spese a soggetti terzi e la relativa provvista finanziaria.
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