Sentenza n. 970/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di revoca del nulla osta Prot. nr.-OMISSIS-e notificato in data 12 febbraio 2026 emesso dal Ministero dell'Interno - Prefettura di Salerno, per lo svolgimento di lavoro subordinato ex Decreto Flussi rilasciato in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito del Decreto Flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione e l’errata applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sotto il profilo del mancato o invalido contraddittorio procedimentale. In particolare, ha contestato la mancata notifica del preavviso di revoca e prospettato la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in ragione della successiva ricerca di un nuovo lavoro, della disponibilità di un alloggio e dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale. L’Amministrazione ha dedotto di avere notificato il preavviso di revoca tramite Portale ALI agli indirizzi indicati nella domanda e tramite PEC al domicilio digitale dell’azienda, e che, decorso inutilmente il termine assegnato senza produzione della documentazione richiesta, la revoca era stata adottata in applicazione della procedura prevista dalla circolare ministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta mancata notificazione del preavviso, ha rilevato anzitutto che l’Amministrazione aveva fornito la prova dell’avvenuta notificazione nelle forme prescritte. Ha inoltre osservato che il ricorrente aveva comunque conosciuto il contenuto del preavviso nel giudizio e aveva potuto impugnare il provvedimento finale; in ogni caso, neppure in sede processuale aveva prodotto la documentazione richiesta. La censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta infondata anche perché la revoca si inseriva in un procedimento vincolato e non discrezionale: l’omessa produzione della documentazione necessaria impediva l’esito favorevole e non rendeva necessari ulteriori accertamenti istruttori. Il TAR ha escluso, inoltre, che il ricorrente potesse ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale possibilità presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente ed effettivamente instaurato, correttamente costituito e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non opera, invece, quando il rapporto di lavoro indicato nel nulla osta non sia mai stato concluso. Nel caso concreto non risultava instaurato alcun rapporto con il datore di lavoro richiedente il nulla osta, né era stata documentata una richiesta di nulla osta da parte di un nuovo datore di lavoro. La successiva ricerca di un’occupazione, la disponibilità di un alloggio e l’iscrizione al SSN, peraltro non provate, non configuravano un subentro nel procedimento amministrativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Il preavviso di rigetto è stato esaminato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale. Il giudice ha ritenuto comprovata la notificazione del preavviso e ha comunque rilevato che il ricorrente non aveva prodotto la documentazione richiesta; inoltre, trattandosi di attività vincolata, ulteriori apporti partecipativi non avrebbero condotto a un diverso esito.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato invocato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto violato in ragione della correttezza della procedura seguita dall’Amministrazione.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
La giurisprudenza richiamata ha interpretato la disciplina nel senso che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, non essendo sufficiente il mancato perfezionamento originario del contratto di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati ai fini della tutela dei diritti e della dignità delle persone mediante oscuramento dei dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- Quando la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato è adottata in presenza della mancata produzione della documentazione richiesta e secondo presupposti vincolati, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste se l’Amministrazione dimostra l’avvenuta notificazione del preavviso; comunque, la censura non conduce all’annullamento quando il destinatario non dimostri di avere prodotto, neppure in giudizio, la documentazione necessaria a superare i rilievi ostativi.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’effettiva instaurazione di un precedente rapporto di lavoro, successivamente interrotto per causa non imputabile al lavoratore; non è invece riconoscibile quando il contratto di lavoro indicato nel nulla osta non sia mai stato concluso.
- La ricerca di un nuovo lavoro, la disponibilità di un alloggio o l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale non costituiscono, di per sé, un subentro nel procedimento relativo al nulla osta e non consentono di conservare gli effetti del nulla osta originario se il nuovo datore di lavoro non ha presentato una specifica richiesta di nulla osta.
- Nel procedimento vincolato, la partecipazione procedimentale non impone all’Amministrazione lo svolgimento di ulteriori accertamenti quando la documentazione mancante è indispensabile e la sua mancata produzione impedisce comunque l’accoglimento dell’istanza o la conservazione del titolo.
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