Cassazione Civile, Ordinanza n. 20681/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui il ricorrente aveva chiesto il pagamento di compensi vari asseritamente maturati nello svolgimento di un rapporto di agenzia di commercio con la società resistente. La Corte d’appello ha confermato il rigetto del Tribunale rilevando che non era stato provato per iscritto il rapporto di agenzia, come richiesto dall’art. 1742 c.c., né erano state provate prestazioni rese in favore della pretesa preponente. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1748, 1749, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere la prova del rapporto dalla corresponsione di provvigioni per lungo tempo, da fatture genericamente richiamate, dal rilascio del CUD e dalla mancata contestazione dei fatti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., lamentando il mancato riconoscimento di compensi e rimborso spese, pur senza trascrivere o richiamare i contratti conclusi grazie alla sua opera né le spese sostenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli elementi invocati non bastavano a superare l’onere probatorio relativo alla forma scritta ad probationem del rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c., comprensiva dei suoi elementi essenziali, e ha sottolineato che il ricorrente non aveva neppure trascritto i documenti rilevanti per dimostrare tali elementi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché non erano stati trascritti o specificamente richiamati i contratti conclusi e le spese dedotte, sia perché mancava l’accertamento del rapporto di agenzia, presupposto indefettibile della pretesa a compensi e rimborsi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il rapporto di agenzia richiede la prova scritta ad probationem; gli elementi essenziali del rapporto devono risultare documentalmente
richiamato come norma invocata a sostegno del diritto alle provvigioni, ma non idonea a superare il difetto di prova del rapporto
richiamato come norma invocata a sostegno dei diritti dell’agente, ma non utile senza prova del rapporto
la parte che pretende compensi da un rapporto di agenzia deve assolvere l’onere di provare il rapporto e i fatti costitutivi della pretesa
richiamato come norma sulla valutazione della prova, ma la censura non supera il difetto di prova del rapporto
richiamato come norma sulla valutazione della prova, senza che la doglianza valga a colmare la carenza probatoria
richiamato nel primo motivo come norma sulla motivazione, ma senza incidere sull’esito
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio volto a ottenere compensi propri del rapporto di agenzia, il preteso agente deve dimostrare innanzitutto l’esistenza del rapporto nei suoi elementi essenziali; la mera allegazione di pagamenti, fatture, CUD o mancata contestazione non è sufficiente se non consente di superare la forma scritta richiesta ad probationem.
- La pretesa a provvigioni e rimborsi spese presuppone necessariamente l’accertamento del rapporto di agenzia; in mancanza di tale presupposto, le domande accessorie non possono essere accolte.
- In cassazione, la censura che si fondi su documenti o fatti non specificamente trascritti o richiamati in modo puntuale è inidonea a scardinare la decisione di merito, specie quando il motivo non confronti la ratio decisoria centrata sul difetto di prova del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20559/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20562/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20563/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20564/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20567/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20568/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →