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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24944/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verifica fiscale per il 2009 contestava una sottofatturazione da cessione di immobili. L'ufficio aveva rideterminato ricavi non dichiarati per euro 146.000 (maggiori corrispettivi indicati da due acquirenti rispetto ai rogiti) e per euro 630.000 (omessa contabilizzazione di corrispettivi di tre compravendite). I contribuenti impugnavano gli avvisi sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni degli acquirenti, la duplicazione di imposizione per i corrispettivi poi dichiarati negli anni successivi e chiedevano lo scomputo di presunti costi (prassi del 20%) e contestavano l'imputazione ai soci degli utili extracontabili. In primo grado la CTP respinse; la CTR accolse parzialmente l'appello cancellando l'accertamento sui €630.000 perché, ai sensi dell'art. 109, co.2 lett. a) TUIR, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipula dei rogiti (effettivamente avvenuta in anni successivi) ma confermò l'accertamento relativo alle maggiori somme dichiarate dagli acquirenti per €146.000 e l'attribuzione ai soci. I contribuenti ricorrevano in Cassazione (ricorso principale) e l'Agenzia proponeva impugnazione incidentale sulla parte accolta dalla CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi (art. 335 c.p.c.). Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei contribuenti perché sostanzialmente mirava a una rivalutazione dei fatti e della prova (vietata in sede di legittimità) e non ha adempiuto all'onere di confronto con la motivazione impugnata; inoltre non ha fornito evidenze documentali per sostenere scomputi di costi o per superare la presunzione di attribuzione degli utili in società a ristretta base. L'impugnazione incidentale dell'Agenzia è stata rigettata: la CTR aveva valutato correttamente la questione della duplicazione d'imposta in relazione all'art. 109 co.2 lett. a) TUIR e l'accusa di abuso del diritto era generica e non aveva indicato artifici negoziali specifici. Le spese sono compensate; è disposto il raddoppio del contributo unificato per i ricorrenti principali; per l'impugnazione dell'Agenzia non si applica l'art.13 comma 1-quater del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 109, comma 2, lett. A)

    "i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti... alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili... ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà"

    La Corte conferma che, per le cessioni immobiliari, il criterio di competenza è la data del rogito (salvo che l'effetto traslativo si verifichi in altra data), giustificando l'esclusione della tassazione per il 2009 dei corrispettivi contabilizzati in anni successivi.

  • Codice di procedura civile art. 335

    non presente una citazione testuale completa nel corpo della sentenza

    Stabilisce l'obbligo di riunire tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza; motivo per cui i ricorsi avversi la stessa sentenza sono stati riuniti.

  • Codice di procedura civile art. 360 (n. 4 e n. 5) (riferimento ai vizi denunziati)

    riferimento generico nel motivo di ricorso

    I vizî denunciati in Cassazione devono essere specifici e non possono limitarsi a chiedere una rivalutazione dei fatti o della prova: la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché mirava a riesaminare il convincimento del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile art. 371 e art. 333 (riferimenti procedurali)

    assenza di citazione testuale specifica

    Richiamati per spiegare la differenza tra ricorso principale e ricorso incidentale e le conseguenze processuali della notifica e del termine per proporre ricorso incidentale.

  • D.Lgs. 546/1992 art. 57, comma 1

    menzionato in rapporto alla censura dell'Agenzia

    L'Agenzia ha denunciato violazione/falsa applicazione di questa norma con riferimento al giudizio di merito; la Corte ha ritenuto infondato il motivo poiché la questione della duplicazione d'imposta era stata effettivamente dibattuta e valutata nei gradi di merito.

  • Costituzione art. 53 (richiami in tema di abuso del diritto)

    citazione parziale in relazione al principio di capacità contributiva e progressività

    Richiamato a supporto della nozione di abuso del diritto fiscale: per configurarlo servono operazioni prive di sostanza economica e artificiose; nella specie la deduzione dell'abuso era generica e non dimostrata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 art.13, comma 1-quater

    riferimento alla disciplina del contributo unificato e alla prenotazione a debito per le pubbliche amministrazioni

    La Corte dispone il raddoppio del contributo unificato per i ricorrenti principali; per l'impugnazione dell'Agenzia, difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica la previsione citata.

Massime di principio

  • In Cassazione è inammissibile un motivo che miri a ottenere una rivalutazione ex novo dei fatti o della prova: bisogna dedurre vizi di diritto specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • Le dichiarazioni degli acquirenti rese alla Guardia di Finanza possono essere valutate come altamente attendibili, specie se autoincriminanti e corroborate da indagini, e possono giustificare accertamenti fiscali.
  • Per le cessioni immobiliari il principio di competenza fiscale segue l'art. 109 TUIR: i corrispettivi si considerano conseguiti alla data del rogito (o alla data in cui si verifica l'effetto traslativo), quindi il possesso anticipato non sposta automaticamente la competenza fiscale se l'effetto traslativo è successivo.
  • In società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; il contribuente può sviare la presunzione solo con prove concrete che dimostrino reinvestimento o accantonamento degli utili.
  • La deduzione di un abuso del diritto fiscale richiede l'indicazione e la prova di operazioni artificiose e prive di sostanza economica; allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le richieste probatorie o nuove domande introdotte tardivamente (ad es. soltanto in appello) possono essere escluse se non adeguatamente fondate e documentate; per ottenere scomputi (es. costi su maggiori ricavi) è necessario portare elementi probatori specifici nei tempi e modi processuali appropriati.
  • Proceduralmente, quando più parti impugnano la stessa sentenza, i ricorsi devono essere riuniti e le impugnazioni successive, se proposte fuori dal termine o nella forma sbagliata, possono essere convertite in ricorso incidentale nei termini previsti.

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