Cassazione Civile, Sentenza n. 24942/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'esecutività del mutuo fondiario stipulato il 4/7/2006 e sull'effetto dell'accordo del 4/11/2011: il resistente (D'Anna) aveva opposto esecuzione sostenendo che l'accordo del 4/11/2011 fosse una transazione novativa che aveva sostituito/superato il mutuo originario; la banca (Emil) sosteneva che l'accordo non fosse novativo e, risolto per inadempimento, poteva comunque agire in forza del titolo originario. Inoltre B2 Kapital aveva chiesto di intervenire in appello come cessionaria del credito, contestandone l'inammissibilità per mancata prova della inclusione del credito ceduto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; ha però accolto il quarto motivo per vizio di motivazione della Corte d'appello (motivazione ritenuta contraddittoria e illogica nell'escludere l'attitudine del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo dopo la risoluzione) e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. In relazione all'intervento della B2 Kapital, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale e ha rilevato il mancato rispetto di termini/processuali riguardo alla produzione dell'attestazione di cessione, dando atto inoltre della sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all'esecuzione (comma 1)
norma procedurale richiamata per l'opposizione proposta da D'Anna contro il precetto; usata come cornice processuale del giudizio
art. 1454 c.c.
risoluzione per inadempimento
richiamato dalle parti in relazione alla possibilità di risolvere l'accordo del 4/11/2011; la Corte ha osservato che la censura basata su tale norma non è stata svolta in modo sufficientemente specifico
art. 1976 c.c.
la Corte territoriale aveva escluso la qualificazione dell'accordo come transazione per mancanza di reciproche concessioni; la Cassazione ha rilevato che i ricorrenti non hanno confutato la ratio decisoria con specificità
art. 1362 c.c.
interpretazione del contratto
richiamato dal ricorrente per censurare l'interpretazione letterale data dall'appello; la Cassazione ha ritenuto però inammissibili le censure per carenza di deduzione/documentazione
art. 1366 c.c.
criteri di interpretazione
richiamato assieme all'art.1362 per criticare la lettura dell'accordo del 4/11/2011; la Corte osserva che il ricorso non ha fornito un'analisi puntuale delle argomentazioni della Corte d'appello
art. 1813 c.c.
obbligazione di restituzione del mutuo
la Cassazione sottolinea che l'obbligazione di restituzione prevista dal contratto di mutuo permane e forma oggetto del precetto; la risoluzione non elimina ex tunc l'obbligo restitutorio
art. 1224 c.c.
richiamato nella giurisprudenza citata per stabilire che, dopo la risoluzione del mutuo, sul credito determinato si applicano gli interessi di mora secondo il tasso contrattuale se superiore al tasso legale
art. 15 d.P.R. 7/1976
condizione risolutiva del mutuo fondiario
applicabile ratione temporis; la Corte evidenzia che l'esercizio della condizione risolutiva determina la risoluzione con effetti ex nunc e non priva il titolo della sua idoneità esecutiva per l'obbligazione restitutoria
art. 474 c.p.c.
richiamato in relazione all'idoneità del contratto pubblico di mutuo a costituire titolo esecutivo anche dopo la risoluzione, per le obbligazioni restitutorie
art. 241 c.p.c.
utilizzato per interpretare il limite di valore indicato nella procura speciale; la Corte ha ritenuto che il limite di Euro 500.000 si riferisse al giuramento estimatorio e non alla rappresentanza in generale
art. 360 c.p.c.
motivi di cassazione (comma 1, n. 3 e n.4)
norma che disciplina i motivi di ricorso; la Cassazione ha dichiarato inammissibili alcune censure ai sensi di questa disposizione e ha accolto il motivo per vizio di motivazione ai sensi del n.4
art. 132 c.p.c.
motivazione (comma 2, n.4)
richiamato in relazione alla censura per motivazione apparente: la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello contraddittoria e quindi viziata
art. 111 Cost.
garanzia del giusto processo (comma 6)
invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha accolto la censura in materia di motivazione contraddittoria
D.M. 5 aprile 2014 n.55 e D.M. 37/2018
richiamati dalla ricorrente incidentale in relazione ai compensi; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenze procedurali
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
contributo unificato (comma 1-quater)
la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento ulteriore del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale
Massime di principio
- La risoluzione di un mutuo di durata produce effetti ex nunc: non annulla automaticamente ogni obbligazione di restituzione e il titolo pubblico del mutuo può rimanere idoneo a fondare l'azione esecutiva per le somme dovute a seguito della risoluzione.
- Per qualificare un successivo accordo come transazione novativa è necessario dimostrare scambio di reciproche concessioni e la volontà di sostituire l'obbligazione precedente; la sola pattuizione sull'ammontare non basta se non emergono elementi di novazione.
- In sede di cassazione non è possibile introdurre per la prima volta documenti decisivi: i documenti rilevanti (es. l'accordo contestato) devono essere prodotti nel giudizio di merito o il ricorso deve indicare chiaramente quando e come sono stati prodotti; altrimenti le censure saranno inammissibili per carenza di autosufficienza del ricorso.
- Chi pretende di intervenire o far valere una cessione di credito deve provare tempestivamente e specificamente l'inclusione del credito oggetto del giudizio nella cessione; la produzione tardiva di attestazioni può essere considerata inammissibile se non giustificata processualmente.
- Le censure per vizio di motivazione (art.132 c.p.c.) richiedono che la motivazione impugnata sia effettivamente contraddittoria o illogica e che la parte ricorrente specifichi e confuti le argomentazioni del giudice di merito, non limitandosi a riaffermare una diversa interpretazione letterale.
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