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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24942/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sull'esecutività del mutuo fondiario stipulato il 4/7/2006 e sull'effetto dell'accordo del 4/11/2011: il resistente (D'Anna) aveva opposto esecuzione sostenendo che l'accordo del 4/11/2011 fosse una transazione novativa che aveva sostituito/superato il mutuo originario; la banca (Emil) sosteneva che l'accordo non fosse novativo e, risolto per inadempimento, poteva comunque agire in forza del titolo originario. Inoltre B2 Kapital aveva chiesto di intervenire in appello come cessionaria del credito, contestandone l'inammissibilità per mancata prova della inclusione del credito ceduto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; ha però accolto il quarto motivo per vizio di motivazione della Corte d'appello (motivazione ritenuta contraddittoria e illogica nell'escludere l'attitudine del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo dopo la risoluzione) e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. In relazione all'intervento della B2 Kapital, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale e ha rilevato il mancato rispetto di termini/processuali riguardo alla produzione dell'attestazione di cessione, dando atto inoltre della sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione (comma 1)

    norma procedurale richiamata per l'opposizione proposta da D'Anna contro il precetto; usata come cornice processuale del giudizio

  • art. 1454 c.c.

    risoluzione per inadempimento

    richiamato dalle parti in relazione alla possibilità di risolvere l'accordo del 4/11/2011; la Corte ha osservato che la censura basata su tale norma non è stata svolta in modo sufficientemente specifico

  • art. 1976 c.c.

    la Corte territoriale aveva escluso la qualificazione dell'accordo come transazione per mancanza di reciproche concessioni; la Cassazione ha rilevato che i ricorrenti non hanno confutato la ratio decisoria con specificità

  • art. 1362 c.c.

    interpretazione del contratto

    richiamato dal ricorrente per censurare l'interpretazione letterale data dall'appello; la Cassazione ha ritenuto però inammissibili le censure per carenza di deduzione/documentazione

  • art. 1366 c.c.

    criteri di interpretazione

    richiamato assieme all'art.1362 per criticare la lettura dell'accordo del 4/11/2011; la Corte osserva che il ricorso non ha fornito un'analisi puntuale delle argomentazioni della Corte d'appello

  • art. 1813 c.c.

    obbligazione di restituzione del mutuo

    la Cassazione sottolinea che l'obbligazione di restituzione prevista dal contratto di mutuo permane e forma oggetto del precetto; la risoluzione non elimina ex tunc l'obbligo restitutorio

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nella giurisprudenza citata per stabilire che, dopo la risoluzione del mutuo, sul credito determinato si applicano gli interessi di mora secondo il tasso contrattuale se superiore al tasso legale

  • art. 15 d.P.R. 7/1976

    condizione risolutiva del mutuo fondiario

    applicabile ratione temporis; la Corte evidenzia che l'esercizio della condizione risolutiva determina la risoluzione con effetti ex nunc e non priva il titolo della sua idoneità esecutiva per l'obbligazione restitutoria

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato in relazione all'idoneità del contratto pubblico di mutuo a costituire titolo esecutivo anche dopo la risoluzione, per le obbligazioni restitutorie

  • art. 241 c.p.c.

    utilizzato per interpretare il limite di valore indicato nella procura speciale; la Corte ha ritenuto che il limite di Euro 500.000 si riferisse al giuramento estimatorio e non alla rappresentanza in generale

  • art. 360 c.p.c.

    motivi di cassazione (comma 1, n. 3 e n.4)

    norma che disciplina i motivi di ricorso; la Cassazione ha dichiarato inammissibili alcune censure ai sensi di questa disposizione e ha accolto il motivo per vizio di motivazione ai sensi del n.4

  • art. 132 c.p.c.

    motivazione (comma 2, n.4)

    richiamato in relazione alla censura per motivazione apparente: la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello contraddittoria e quindi viziata

  • art. 111 Cost.

    garanzia del giusto processo (comma 6)

    invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha accolto la censura in materia di motivazione contraddittoria

  • D.M. 5 aprile 2014 n.55 e D.M. 37/2018

    richiamati dalla ricorrente incidentale in relazione ai compensi; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenze procedurali

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    contributo unificato (comma 1-quater)

    la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento ulteriore del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale

Massime di principio

  • La risoluzione di un mutuo di durata produce effetti ex nunc: non annulla automaticamente ogni obbligazione di restituzione e il titolo pubblico del mutuo può rimanere idoneo a fondare l'azione esecutiva per le somme dovute a seguito della risoluzione.
  • Per qualificare un successivo accordo come transazione novativa è necessario dimostrare scambio di reciproche concessioni e la volontà di sostituire l'obbligazione precedente; la sola pattuizione sull'ammontare non basta se non emergono elementi di novazione.
  • In sede di cassazione non è possibile introdurre per la prima volta documenti decisivi: i documenti rilevanti (es. l'accordo contestato) devono essere prodotti nel giudizio di merito o il ricorso deve indicare chiaramente quando e come sono stati prodotti; altrimenti le censure saranno inammissibili per carenza di autosufficienza del ricorso.
  • Chi pretende di intervenire o far valere una cessione di credito deve provare tempestivamente e specificamente l'inclusione del credito oggetto del giudizio nella cessione; la produzione tardiva di attestazioni può essere considerata inammissibile se non giustificata processualmente.
  • Le censure per vizio di motivazione (art.132 c.p.c.) richiedono che la motivazione impugnata sia effettivamente contraddittoria o illogica e che la parte ricorrente specifichi e confuti le argomentazioni del giudice di merito, non limitandosi a riaffermare una diversa interpretazione letterale.

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