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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24972/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato dovuta la TARES 2013 per complessivi €169.969,00 ritenendo assimilabili agli urbani gli imballaggi prodotti dalla società. Metro deduceva numerosi vizi di diritto e di motivazione, tra cui la contraddittorietà della motivazione, la violazione della disciplina sugli imballaggi (divieto di immissione nel circuito urbano degli imballaggi terziari e responsabilità di produttori/utilizzatori), l'erronea qualificazione delle tipologie di rifiuti (primari/secondari/terziari), la mancata valutazione della denuncia di variazione (denunzia 18/01/2010) che individuava l'area di vendita all'ingrosso come produttrice esclusiva di rifiuti speciali e pertanto esente, la non applicazione dell'art.14 d.l.201/2011 (esclusione dalla superficie tassabile delle parti dove si formano di regola rifiuti speciali se dimostrato il trattamento), e l'errata applicazione delle tariffe per uffici (art.19 Regolamento TARES).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità per motivazione apparente) ma ha accolto diversi motivi (in particolare il quinto e connessi secondo, terzo, quarto e settimo) rilevando l'errore logico-giuridico della Commissione Tributaria Regionale nella mancata valutazione della denuncia di variazione del 18/01/2010 e nella superficiale qualificazione e quantificazione dei rifiuti (omessa distinzione fra imballaggi primari/secondari/terziari e mancata verifica della raccolta differenziata/avvio al recupero). La Corte ha affermato principi consolidati: gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani e rientrano in un regime speciale affidato a produttori/utilizzatori; la riduzione della superficie tassabile opera se il produttore dimostra il trattamento/autosmaltimento; grava sul contribuente l'onere d'informazione e di prova circa le aree esenti, ma la denunzia formale va valutata e può produrre effetti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rimessa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame conformemente ai principi di diritto indicati; spese compensate per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) - Titolo II (Imballaggi)

    "A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura."

    Gli imballaggi terziari (e, in parte, gli secondari quando non esista raccolta differenziata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e non rientrano nella privativa comunale; la gestione è a carico di produttori/utilizzatori e questi devono provare trattamento/autosmaltimento

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)

    Richiamato per i principi generali sulla gestione rifiuti e per gli artt. (es. 195, 219, 221) che confermano i limiti all'assimilazione e la specialità normativa degli imballaggi; la Corte ha ritenuto illegittima ogni assimilazione contraria a tale disciplina

  • art. 14, commi 10-11, d.l. 201/2011 (conv. in legge 214/2011) - TARES

    "Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

    Consente la esclusione dalla superficie tassabile delle parti dove si formano di regola rifiuti speciali se il contribuente dimostra l'avvenuto trattamento (autosmaltimento o conferimento ad operatori autorizzati); la riduzione concerne la quota variabile della tariffa

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 (disciplinante la tassa sui rifiuti)

    Richiamato per il principio che la tassa è rapportata alle superfici occupate e che è esclusa la parte in cui per struttura e destinazione si formano rifiuti speciali

  • art. 70 d.lgs. 507/1993 (denunzia di variazione)

    La denunzia di variazione è un adempimento rilevante: la Corte ha ritenuto che la denuncia del 18/01/2010 contenesse chiara individuazione dell'area di vendita all'ingrosso e doveva essere valorizzata dai giudici; l'omessa valutazione è vizio da cassare

  • art. 19 Regolamento TARES (attribuzione categorie tariffazione)

    "nell’attribuzione delle varie categorie di tariffazione si deve tener salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, e che devono essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 metri quadri."

    Per superfici dotate di autonoma utilizzazione (es. uffici separati) va applicata la tariffa corrispondente all'attività effettivamente svolta; non è legittimo imporre un'unica tariffa per tutta l'utenza quando vi siano unità immobiliari distinte

  • art. 49 d.lgs. 22/1997

    Principio sulla struttura della tariffa (quota fissa e quota variabile): quota variabile collegata alla produzione di rifiuti urbani o assimilati e quindi esente se prodotti esclusivamente rifiuti speciali e provato lo smaltimento autonomo; quota fissa dovuta comunque

Massime di principio

  • Distinguere sempre la tipologia di imballaggi presenti nei locali (primari, secondari, terziari): la qualificazione sostanziale dei rifiuti è decisiva per l'assimilazione o meno ai rifiuti urbani
  • La produzione prevalente e continua di rifiuti speciali può giustificare l'esclusione dalla quota variabile della tariffa, ma il contribuente deve fornire prova documentale (autosmaltimento o conferimento ad operatori autorizzati) e la delimitazione delle aree tramite denunzia/atti
  • Gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito dei rifiuti urbani e non sono assoggettabili alla privativa comunale: i regolamenti comunali che prevedono assimilazione devono essere disapplicati dal giudice
  • La denunzia di variazione (art.70 d.lgs.507/1993) e la documentazione tecnica vanno valutate dal giudice; la loro omessa considerazione può costituire motivo di cassazione
  • La tariffazione deve rispettare la prevalenza dell'attività effettivamente svolta in unità immobiliari autonome: superfici con diversa destinazione d'uso e autonoma utilizzazione richiedono applicazione delle tariffe corrispondenti
  • Onere probatorio: spetta al contribuente l'onere d'informazione e la prova della natura speciale dei rifiuti e della superficie di loro produzione per ottenere riduzioni/esenzioni; la parte fissa della tariffa resta comunque dovuta salvo diversa normativa
  • Il giudice di merito non deve motivare su ogni dettaglio difensivo, ma deve valutare e motivare adeguatamente sulle questioni giuridiche rilevanti (es. denunzie, qualificazione rifiuti, norme comunitarie)

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