Cassazione Civile, Sentenza n. 24964/2024 del 17/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato l'imposizione TARSU/TIA per il periodo 2008-2012 su un'area esterna scoperta di mq. 2.430 classificata in categoria 18/11 (aree all'aperto destinate ad esercizi pubblici). La ricorrente deduceva, in sintesi: la natura pertinenziale e non operativa dell'area (quindi non tassabile), violazioni normative e regolamentari, carenza di motivazione dell'atto impositivo, irrilevanza dell'effettiva fruizione del servizio di raccolta, illegittimità costituzionale delle norme applicate, e, infine, erronea irrogazione e determinazione delle sanzioni e degli interessi (contestando l'applicazione della sanzione per omessa denuncia laddove era stata presentata una denuncia 'infedele' e invocando lo statuto del contribuente e le disposizioni sui criteri di determinazione delle sanzioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso: ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'area era operativa (parcheggio e spazi di manovra) e, quindi, presuntivamente produttiva di rifiuti, gravando sull'azienda l'onere di provare, con denuncia originaria o di variazione e documentazione oggettiva, la pertinenzialità e l'insussistenza di produttività di rifiuti. Ha inoltre escluso i profili di incostituzionalità prospettati e ha confermato l'irrilevanza della mancata utilizzazione del servizio di raccolta ai fini della obbligatorietà della tassa. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il sesto motivo relativo alle sanzioni: ha constatato che i giudici di merito avevano omesso di considerare che la violazione era relativa a una denuncia presentata (sebbene infedele) e non a una omessa denuncia, con conseguente applicabilità dell'art. 76, comma 2, d.lgs. 507/1993 (sanzione diversa) anziché della fattispecie applicata; perciò ha cassato la sentenza limitatamente alla misura delle sanzioni e degli interessi e ha disposto il rinvio alla CTR di secondo grado della Puglia per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 507/1993 (TARSU)
la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (comma 1) e dei locali e delle aree che per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti (comma 2).
La Corte ha richiamato il principio che l'art. 62 instaura una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti per le aree: l'onere di provare la pertinenzialità e la non suscettibilità a produrre rifiuti grava sul contribuente, che deve dedurla nella denuncia originaria o di variazione e dimostrarla con elementi oggettivi o documentazione idonea.
art. 49 d.lgs. 22/1997 (TIA 1) e art. 238 d.lgs. 152/2006 (TIA 2)
La Corte ha ritenuto che le successive discipline della tariffa (TIA 1, TIA 2) non hanno eliminato la presunzione relativa prevista in materia di TARSU: il principio della presunzione di produttività delle aree resta applicabile anche alla TIA in continuità con la TARSU.
art. 6 Regolamento Comunale (2007)
Categoria 18 - Altre aree ad uso privato, produttive di rifiuti non costituenti accessori o pertinenze di locali tassati. Si comprendono le aree scoperte destinate ad uso proprio, anche se simile a quello dei locali annessi, quali… posteggi auto (recintati o comunque delimitati, in gestione privata…).
Il Regolamento comunale ricomprende espressamente i posteggi auto tra le aree assoggettabili a imposta se non costituenti pertinenze/accessori; la Corte ha ritenuto che, alla luce della ricostruzione di fatto svolta dai giudici, non sussisteva violazione del regolamento.
art. 115 c.p.c. (nozione di fatto 'comune esperienza')
La Corte ha ricordato che l'uso delle nozioni di comune esperienza è rimesso al giudice di merito e il suo apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non per specifiche ipotesi; quindi la doglianza per mancato uso di fatto notorio è inammissibile in sede di legittimità.
art. 10 legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
La Corte ha affermato che per far valere il legittimo affidamento non è sufficiente il comportamento meramente passivo dell'amministrazione (mutato comportamento impositivo); è necessario un comportamento attivo o atti dell'amministrazione cui il contribuente si sia conformato.
La Corte ha rilevato la distinzione tra omessa denuncia e infedele/incompleta denuncia: nella fattispecie risultava realizzata una denuncia 'infedele', per la quale deve applicarsi la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 76, non la misura prevista per l'omessa denuncia. Per questo motivo la valutazione delle sanzioni è stata annullata e rinviata.
art. 5, 6, 7, 12 d.lgs. 472/1997 (sanzioni amministrative tributarie)
Richiamate dalla ricorrente per sostenere inesistenza di colpevolezza, attenuanti e limiti all'aumento della sanzione se la responsabilità è dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato condotta incolpevole né oggettiva incertezza normativa tale da escludere o attenuare le sanzioni, salvo la precisazione sull'errata qualificazione dell'infrazione (omessa vs infedele denuncia).
Massime di principio
- Aree esterne come parcheggi sono, di regola, presuntivamente produttive di rifiuti: il contribuente deve provare (con denuncia originaria/di variazione e documenti oggettivi) che l'area è pertinenziale e non produttiva di rifiuti per ottenere l'esclusione.
- La presunzione di produttività prevista per la TARSU è stata ritenuta applicabile in continuità anche alle successive tariffe (TIA/TIA2/TARI) salvo espressa diversa disciplina; pertanto norme successive non eliminano automaticamente l'onere probatorio del contribuente.
- Nel contestare sanzioni tributarie è fondamentale distinguere tra omessa denuncia e denuncia infedele/incompleta: l'applicabilità e la misura della sanzione cambiano e il giudice deve esaminare tale qualificazione fattuale.
- Per invocare il principio di affidamento (art.10 Statuto del contribuente) è necessario dimostrare atti o comportamenti positivi e specifici dell'amministrazione cui il contribuente si sia effettivamente conformato; il semplice comportamento passivo o il lungo tempo di non imposizione non sono di per sé sufficienti.
- Le censure di fatto (valutazione sulla operatività dell'area, sulla produzione di rifiuti) sono tipicamente riservate al giudice di merito e difficilmente riformabili in cassazione, salvo vizio di motivazione o erronea applicazione del diritto.
- Per evitare contenziosi sfavorevoli, è consigliabile che il contribuente: (a) indichi tempestivamente nella denuncia originaria o di variazione eventuali caratteristiche escludenti la produttività di rifiuti; (b) acquisisca e produca documentazione obiettiva che dimostri la pertinenzialità o l'insuscettibilità a produrre rifiuti; (c) sollevi tempestivamente questioni di legittimità costituzionale o di servizio non reso nel corso del primo grado di giudizio.
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