Cassazione Civile, Ordinanza n. 15694/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato recuperando costi ritenuti non deducibili. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo legittima la deduzione di spese di pubblicità sostenute per sponsorizzazioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che i costi erano stati correttamente qualificati come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità, perché diretti ad accrescere il prestigio della società senza un'immediata aspettativa di incremento delle vendite; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione, assumendo che la CTR non si fosse pronunciata su alcuni rilievi dell'avviso non investiti dall'impugnazione, segnatamente la deducibilità dei compensi agli amministratori e degli ammortamenti di beni materiali. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e di avere effettuato il pagamento tramite Mod. F24; non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine previsto né notificato diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia era stata definita mediante la procedura agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Poiché non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, la richiesta della contribuente non poteva valere come istanza di prosecuzione del giudizio, e non risultava neppure un diniego della definizione. In assenza di opposizioni dell'Agenzia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, senza liquidazione giudiziale, in coerenza con la disciplina della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
La norma è richiamata come parametro della censura dell'Ufficio sulla qualificazione dei costi dedotti; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione per effetto della sopravvenuta estinzione del giudizio.
È invocato dall'Agenzia come parametro della dedotta omessa pronuncia su alcuni rilievi; la Corte non decide il motivo per sopravvenuta definizione della controversia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Indica il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo di ricorso.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Indica il vizio processuale dedotto con il secondo motivo di ricorso.
La definizione agevolata delle controversie tributarie, una volta perfezionata con il pagamento e in mancanza di diniego e di istanza di trattazione nei termini, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020"
La Corte lo richiama per affermare che il deposito della domanda e del pagamento determina la sospensione del processo fino al termine previsto, salvo ulteriori adempimenti.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in penden.za del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'u/timo ovvero dalla controparte nel medesimo termine"
La Corte ne trae che, in assenza di diniego notificato entro il termine, la definizione resta efficace ai fini dell'estinzione della controversia.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio in difetto di istanza di trattazione tempestiva e per porre le spese a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie, una volta perfezionata con il versamento dovuto e in assenza di cause ostative o di diniego tempestivamente notificato, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
- Nel procedimento di definizione agevolata previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, l'istanza di trattazione entro il termine finale è necessaria per evitare l'estinzione del giudizio; una richiesta che miri proprio alla declaratoria di estinzione non vale come istanza di prosecuzione.
- Quando il giudizio tributario si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.
- La sopravvenuta definizione della controversia rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, anche se attinenti alla qualificazione fiscale dei costi o all'omessa pronuncia su singoli rilievi dell'avviso di accertamento.
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