Cassazione Penale, Sentenza n. 2685/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ciatti ha impugnato la declaratoria di prescrizione pronunciata dalla Corte d'Appello che aveva riformato la condanna di primo grado per i delitti connessi alla commercializzazione di un tavolo riproducente un modello brevettato. La difesa ha articolato tre censure: 1) travisamento della prova documentale (statuto della scarl Mondo Convenienza) relativo ai poteri gestori attribuiti al CDA e all'effettiva responsabilità del presidente; 2) errata applicazione degli artt. 473 e 517-ter c.p., sostenendo che non sussisteva alcuna lesione della fede pubblica (quindi non integrabile l'art. 473), ma al più un danno patrimoniale tutelabile dall'art. 517-ter; 3) vizio di motivazione sul profilo dell'art. 388 c.p., poiché la Corte non avrebbe verificato se la condotta contestata avesse effettivamente ostacolato l'esecuzione dell'ordine inibitorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti siano, in larga parte, mere rinnovazioni del sindacato di merito e non rientrino nella fattispecie del travisamento documentale reversibile in cassazione. Sul piano sostanziale la Corte ha confermato i principi richiamati in merito alla distinzione tra art. 473 c.p. (tutela della fede pubblica, richiede contraffazione/alterazione idonea a creare confusione nel pubblico) e art. 517-ter c.p. (tutela del patrimonio del titolare di diritti industriali). Quanto a art. 388 c.p., la Corte ha ritenuto pacifico che l'inottemperanza ad un provvedimento interdittivo che richiede la collaborazione del destinatario integra l'ostacolo o l'impedimento all'esecuzione del provvedimento stesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Tutela della fede pubblica: integra il reato la contraffazione o alterazione di marchi/segni distintivi che sia tale da ingenerare confusione nel pubblico e nuocere all'affidamento generale; la sentenza ha richiamato la necessità della materiale idoneità a creare confusione tra i consumatori
Tutela del patrimonio del titolare della proprietà industriale: applicabile anche in ipotesi di imitazione o vendita non autorizzata di prodotti, a prescindere dalla lesione della fede pubblica; la Corte ha osservato che talora la fattispecie concreta ricade in questa norma
Sanziona l'inottemperanza di provvedimenti interdittivi: quando l'ordine giudiziale richiede la collaborazione personale del destinatario, la mancata esecuzione contraddice e pregiudica l'effettività della decisione e integra l'ostacolo all'esecuzione tutelato dalla norma
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma procedurale emergenziale richiamata per permettere la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale nel contesto dei lavori della Corte durante il periodo emergenziale
Richiamato in chiusura della sentenza come norma procedurale relativa alla pronuncia della Corte di Cassazione (formalità di pubblicazione/comunicazione della decisione)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è la sede per ridiscutere in fatto le valutazioni probatorie ordinarie: il vizio di travisamento è ammissibile solo se emerge una palese difformità tra risultanze probatorie reali e quanto ritenuto dal giudice di merito
- Distinguere sempre tra art. 473 c.p. e art. 517-ter c.p.: il primo tutela la fede pubblica e richiede idoneità a generare confusione nel pubblico; il secondo tutela il patrimonio del titolare industriale anche in assenza di rischio per la fede pubblica
- In caso di provvedimenti inibitori/interdittivi, l'inadempimento del destinatario che renda ineffettiva o ostacoli l'esecuzione integra il reato di cui all'art. 388 c.p.; l'esecuzione da parte di terzi o l'intervento delle autorità non esclude la responsabilità del destinatario quando la loro azione è consequenziale al mancato adempimento volontario
- Quando la sentenza di merito dichiara la prescrizione ma lascia aperta la materia del ristoro in sede civile, l'imputato ha interesse a impugnare limitatamente agli effetti civili; tuttavia la Corte di Cassazione richiede che il ricorso non si risolva in un mero riesame dei fatti
- Le deduzioni di diritto in cassazione devono mirare a profili di legittimità e non a rinnovare valutazioni probatorie o argomentazioni meramente alternative; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità
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