Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01609/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione, l'ufficio fiscale emise due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006, recuperando a tassazione l'imposta ritenuta dovuta su somme restituite da una società immobiliare in esecuzione della risoluzione di un preliminare di compravendita immobiliare. I contribuenti sostenevano che il pagamento originario di euro 930.000 fosse stato un acconto sul prezzo solo in parte restituito, ma che la restituzione non dovesse essere assoggettata a IVA; in cassazione denunciarono: (1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente e violazione delle regole sulla valutazione della prova, sostenendo che la CTR non avesse correttamente qualificato il versamento come acconto; (2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, perché la nota di variazione/rettifica sarebbe solo facoltativa e non obbligatoria; (3) violazione degli artt. 2 e 6 d.P.R. 633/1972, perché la restituzione di somme non sarebbe operazione imponibile ma mero passaggio di denaro.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile la doglianza sulle prove e comunque adeguata la motivazione della CTR sul punto della qualificazione del versamento originario; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati, affermando che la disciplina dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 presuppone che l'operazione originaria sia stata fatturata e registrata. Poiché nel caso concreto l'acconto originario, pur imponibile, non era stato assoggettato a IVA e l'Ufficio non aveva contestato tale omissione, la restituzione delle somme da parte del promittente venditore ha assunto natura meramente finanziaria e non poteva essere assoggettata a IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione, e decidendo nel merito la Corte ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti, annullando gli avvisi di accertamento; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non è censurabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale in materia IVA

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è oggi limitato ai ristretti confini consentiti dalla giurisprudenza sul "minimo costituzionale"

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    la rettifica o neutralizzazione dell'operazione presuppone una fattura originaria emessa e registrata; in caso di risoluzione, la variazione è dovuta solo se l'operazione imponibile è stata correttamente documentata all'origine

  • art. 6 d.P.R. n. 633/1972

    il versamento di un acconto sul prezzo in un preliminare immobiliare costituisce operazione imponibile e il promittente venditore deve emettere fattura con esposizione dell'IVA

  • art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972

    la restituzione dell'acconto, nel caso in cui l'operazione originaria non sia stata assoggettata a imposta né rettificata, assume natura meramente finanziaria e non integra cessione imponibile

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • La qualificazione del versamento come acconto o caparra è apprezzamento di merito che, salvo specifiche anomalie processuali, non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • In materia IVA, l'art. 26 d.P.R. 633/1972 opera come meccanismo di rettifica dell'operazione originaria e presuppone normalmente che la fattura sia stata emessa e registrata; in mancanza di tale presupposto, non si impone automaticamente una fatturazione della restituzione.
  • Se un acconto imponibile non è stato originariamente assoggettato a IVA e l'Amministrazione non ha contestato tempestivamente tale omissione, la successiva restituzione della somma non può essere riqualificata come operazione imponibile, perché ciò altererebbe il principio di neutralità dell'imposta.
  • Il principio di neutralità dell'IVA impedisce che la disciplina delle variazioni sia applicata in modo da creare un'imposizione non coerente con il trattamento effettivamente consolidato dell'operazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.