Cassazione Civile, Ordinanza n. 01609/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione, l'ufficio fiscale emise due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006, recuperando a tassazione l'imposta ritenuta dovuta su somme restituite da una società immobiliare in esecuzione della risoluzione di un preliminare di compravendita immobiliare. I contribuenti sostenevano che il pagamento originario di euro 930.000 fosse stato un acconto sul prezzo solo in parte restituito, ma che la restituzione non dovesse essere assoggettata a IVA; in cassazione denunciarono: (1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente e violazione delle regole sulla valutazione della prova, sostenendo che la CTR non avesse correttamente qualificato il versamento come acconto; (2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, perché la nota di variazione/rettifica sarebbe solo facoltativa e non obbligatoria; (3) violazione degli artt. 2 e 6 d.P.R. 633/1972, perché la restituzione di somme non sarebbe operazione imponibile ma mero passaggio di denaro.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile la doglianza sulle prove e comunque adeguata la motivazione della CTR sul punto della qualificazione del versamento originario; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati, affermando che la disciplina dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 presuppone che l'operazione originaria sia stata fatturata e registrata. Poiché nel caso concreto l'acconto originario, pur imponibile, non era stato assoggettato a IVA e l'Ufficio non aveva contestato tale omissione, la restituzione delle somme da parte del promittente venditore ha assunto natura meramente finanziaria e non poteva essere assoggettata a IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione, e decidendo nel merito la Corte ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti, annullando gli avvisi di accertamento; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non è censurabile la mera diversa valutazione del materiale probatorio
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale in materia IVA
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è oggi limitato ai ristretti confini consentiti dalla giurisprudenza sul "minimo costituzionale"
la rettifica o neutralizzazione dell'operazione presuppone una fattura originaria emessa e registrata; in caso di risoluzione, la variazione è dovuta solo se l'operazione imponibile è stata correttamente documentata all'origine
il versamento di un acconto sul prezzo in un preliminare immobiliare costituisce operazione imponibile e il promittente venditore deve emettere fattura con esposizione dell'IVA
art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
la restituzione dell'acconto, nel caso in cui l'operazione originaria non sia stata assoggettata a imposta né rettificata, assume natura meramente finanziaria e non integra cessione imponibile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
- La qualificazione del versamento come acconto o caparra è apprezzamento di merito che, salvo specifiche anomalie processuali, non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- In materia IVA, l'art. 26 d.P.R. 633/1972 opera come meccanismo di rettifica dell'operazione originaria e presuppone normalmente che la fattura sia stata emessa e registrata; in mancanza di tale presupposto, non si impone automaticamente una fatturazione della restituzione.
- Se un acconto imponibile non è stato originariamente assoggettato a IVA e l'Amministrazione non ha contestato tempestivamente tale omissione, la successiva restituzione della somma non può essere riqualificata come operazione imponibile, perché ciò altererebbe il principio di neutralità dell'imposta.
- Il principio di neutralità dell'IVA impedisce che la disciplina delle variazioni sia applicata in modo da creare un'imposizione non coerente con il trattamento effettivamente consolidato dell'operazione originaria.
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