Cassazione Penale, Ordinanza n. 01493/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione e cessione di stupefacente a fini di spaccio in forma lieve e la relativa pena. Le censure, per quanto emerge dal testo, investono: la responsabilità penale, sostenendo l'estraneità ai traffici contestati e proponendo una lettura alternativa delle intercettazioni; per uno dei ricorrenti, la riferibilità dell'utenza intercettata e il significato dei colloqui captati; per l'altro, anche il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello e, per il resto, che le doglianze mirano a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Nel merito, la motivazione di merito sulla responsabilità viene ritenuta congrua: per un ricorrente è valorizzata la titolarità e riferibilità dell'utenza intercettata, il possesso del telefono all'arresto e il contenuto dei colloqui con gli acquirenti; per l'altra ricorrente è confermato il ruolo attivo di controllo nei traffici, desunto dai colloqui intercettati e dal suo intervento prima dell'arrivo del cedente. È inoltre ritenuto corretto il diniego della particolare tenuità del fatto, motivato in ragione delle modalità della condotta, dell'arresto per lo stesso reato insieme al marito e della gravità del fatto desunta dalla quantità di shaboo da acquistare. Quanto alla pena, la Corte ritiene corretta la risposta della sentenza impugnata circa l'autonomia del delitto tentato e la determinazione della pena entro i limiti dell'art. 56 c.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Individua il titolo di reato contestato, relativo alla detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, rispetto al quale i ricorsi sono ritenuti inammissibili o manifestamente infondati.
Richiamato per affermare che la determinazione della pena per il delitto tentato deve restare entro i limiti fissati dalla norma, limiti che nella specie risultano rispettati.
Richiamato implicitamente come base della richiesta di particolare tenuità del fatto, la cui esclusione è stata ritenuta congruamente motivata dai giudici di merito.
Norma applicativa della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e motivate nel giudizio di merito senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, inclusi gli esiti delle intercettazioni, quando la motivazione di merito sia lineare, coerente e non manifestamente illogica.
- La riferibilità all'imputato di un'utenza telefonica intercettata può essere desunta dal possesso del telefono al momento dell'arresto e dal contenuto dei colloqui captati, se la motivazione di merito valorizza tali elementi in modo congruo.
- La partecipazione a un traffico di stupefacenti può essere desunta anche da un ruolo attivo di controllo e coordinamento precedente alla consegna della sostanza, purché la motivazione dia conto degli elementi probatori rilevanti.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizzi elementi fattuali concreti, quali modalità della condotta, precedenti arresti per lo stesso reato e quantità della sostanza oggetto dell'operazione.
- La pena per il delitto tentato deve essere determinata nel rispetto dei limiti legali previsti dall'art. 56 c.p.; se la sentenza di merito si mantiene entro tali limiti, la relativa doglianza è infondata.
Come è indicizzato
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