Cassazione Penale, Ordinanza n. 13438/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che, avendo natura contravvenzionale, il termine sarebbe maturato prima della sentenza di appello; 2) il difetto di motivazione sul punto della prescrizione, nonostante la specifica richiesta di declaratoria avanzata in appello; 3) la mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, già richiesta con l'atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che per il reato commesso il 6 maggio 2019 trovava applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 e vigente ratione temporis, con conseguente maturazione del termine in epoca successiva alla sentenza impugnata. Ha inoltre escluso il vizio relativo alla sanzione sostitutiva, rilevando che la Corte di appello aveva espressamente motivato il diniego in ragione della gravità del fatto e che il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso una pena sostitutiva, trattandosi di valutazione discrezionale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla motivazione emerge che il fatto è stato qualificato come contravvenzione.
Nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, prevede una sospensione del corso della prescrizione che si applica al caso concreto, impedendo la maturazione del termine prima della sentenza di appello.
Richiamato come esito della successiva evoluzione normativa che ha condotto alla definitiva abrogazione del precedente regime della prescrizione.
È richiamato per affermare che l'omesso avviso immediatamente dopo il dispositivo non determina nullità quando il giudice abbia implicitamente escluso i presupposti per la pena sostitutiva.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, quando il fatto è stato commesso nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, deve applicarsi il regime allora vigente, anche se successivamente modificato o abrogato, se più favorevole o comunque applicabile ratione temporis.
- La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo applicabile può determinare l'ulteriore protrazione del termine oltre la durata ordinaria, con conseguente infondatezza dell'eccezione di estinzione del reato se il termine non è maturato prima della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso che denunci la mancata risposta del giudice di merito su una specifica eccezione è infondato se dagli atti risulta che la questione è stata in realtà esaminata e decisa, anche implicitamente, con motivazione coerente con il risultato raggiunto.
- In materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice conserva un potere discrezionale nella valutazione dei presupposti per concederle e non è obbligato a proporle in ogni caso; il diniego, se motivato con la gravità del fatto, non integra nullità.
- La mancata applicazione della pena sostitutiva non incide automaticamente sulla validità della sentenza quando la decisione risulti espressione di una valutazione di insussistenza dei presupposti sostanziali per l'accesso al beneficio.
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