Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26100/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 riferita a sedici avvisi di recupero crediti notificati al medesimo in qualità di consulente fiscale di diverse società, per violazioni contestate in concorso con tali società. La CTR del Molise aveva accolto gli appelli del contribuente, annullando i dinieghi e ritenendo che si trattasse di sanzioni non collegate al tributo irrogate a un libero professionista per infedele dichiarazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992; (2) violazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 9 della medesima disposizione. Tuttavia il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso, poiché la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta dopo la notifica, da parte del contribuente, del ricorso per revocazione della sentenza d’appello, notificazione che ha fatto decorrere il termine breve per cassare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto che la notifica del ricorso per revocazione della sentenza d’appello, eseguita dal contribuente nei confronti dell’Agenzia, equivalesse a notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato oltre tale termine, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite e al pagamento degli importi ulteriori previsti dall’art. 96 c.p.c., oltre a un ulteriore importo in favore della cassa/erario come indicato nel dispositivo incompleto trasmesso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • Quando la revocazione è stata notificata, la tempestività del ricorso per cassazione va verificata non solo rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c., ma anche rispetto al termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre sessanta giorni dalla notifica del ricorso per revocazione è inammissibile, salvo che il giudice della revocazione abbia sospeso il termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve non rileva che la parte notificante non abbia allegato alla revocazione la sentenza impugnata, quando la volontà impugnatoria sia comunque evidente.
  • La costituzione in giudizio nel processo di revocazione presuppone la già avvenuta conoscenza legale della sentenza impugnata e non può essere assunta come dies a quo alternativo del termine per cassare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.