Cassazione Civile, Ordinanza n. 26100/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 riferita a sedici avvisi di recupero crediti notificati al medesimo in qualità di consulente fiscale di diverse società, per violazioni contestate in concorso con tali società. La CTR del Molise aveva accolto gli appelli del contribuente, annullando i dinieghi e ritenendo che si trattasse di sanzioni non collegate al tributo irrogate a un libero professionista per infedele dichiarazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992; (2) violazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 9 della medesima disposizione. Tuttavia il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso, poiché la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta dopo la notifica, da parte del contribuente, del ricorso per revocazione della sentenza d’appello, notificazione che ha fatto decorrere il termine breve per cassare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto che la notifica del ricorso per revocazione della sentenza d’appello, eseguita dal contribuente nei confronti dell’Agenzia, equivalesse a notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato oltre tale termine, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite e al pagamento degli importi ulteriori previsti dall’art. 96 c.p.c., oltre a un ulteriore importo in favore della cassa/erario come indicato nel dispositivo incompleto trasmesso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza e la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la ricorrente lamentava la motivazione apparente della decisione d’appello.
artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
invocati per contestare la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie e il diniego opposto dall’amministrazione.
art. 9 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
richiamato per sostenere l’erronea applicazione della disciplina sulle liti definibili e sulle sanzioni non collegate al tributo.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
la Corte lo applica nel senso che la notifica del ricorso per revocazione fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione.
richiamato per chiarire che il rispetto del termine lungo semestrale non salva il ricorso se è spirato il termine breve decorrente dalla notifica della revocazione.
indicato come unica ipotesi in cui il giudice della revocazione può sospendere il termine per proporre ricorso per cassazione.
richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata del ricorso e alla successiva trattazione camerale.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriori importi a titolo sanzionatorio/processuale per soccombenza e tardività.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Quando la revocazione è stata notificata, la tempestività del ricorso per cassazione va verificata non solo rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c., ma anche rispetto al termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre sessanta giorni dalla notifica del ricorso per revocazione è inammissibile, salvo che il giudice della revocazione abbia sospeso il termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.
- Ai fini della decorrenza del termine breve non rileva che la parte notificante non abbia allegato alla revocazione la sentenza impugnata, quando la volontà impugnatoria sia comunque evidente.
- La costituzione in giudizio nel processo di revocazione presuppone la già avvenuta conoscenza legale della sentenza impugnata e non può essere assunta come dies a quo alternativo del termine per cassare.
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