Cassazione Penale, Sentenza n. 43637/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) e contestano: 1) l'erronea applicazione degli artt. 216, 219, 223 legge fallimentare e la mancanza/illogicita' della motivazione in relazione a operazioni di affitto e cessione di rami d'azienda e marchi a Symposio, ritenute distrattive; 2) la congruita' e le conseguenze del mancato pagamento dei canoni e la presunta giustificazione per la riduzione dei canoni; 3) la cessione di crediti (Micol) senza corrispettivo o con corrispettivo inadeguato; 4) la loro qualifica come amministratori di fatto (in particolare Guaglianone) in assenza di indici idonei; 5) contestazioni sulla bancarotta documentale per talune societa' (tenuta e completezza della contabilità); 6) richieste di derubricazione a bancarotta semplice o preferenziale; 7) rilievi sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti, ivi compresa l'applicabilita' dell'art. 62 n.6 cod. pen. in presenza di transazione parziale.
La decisione
La Cassazione ha respinto i ricorsi nella sostanza: ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza degli indici di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) e la natura distrattiva delle operazioni societarie poste in essere verso Symposio; ha confermato che la cessione di crediti senza corrispettivo adeguato e l'affitto d'azienda con canoni incongrui e non incassati integrano la bancarotta fraudolenta per distrazione; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che sollecitavano una rivalutazione del merito probatorio o contestavano singole poste contabili senza confronto con le motivazioni di primo grado; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della circostanza attenuante della riparazione integrale (art. 62, n.6 cod. pen.) perché la transazione era parziale. Di conseguenza le condanne impugnate sono sostanzialmente confermate e i ricorsi sono respinti o inammissibili per le ragioni esposte.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, 2 e 3
Disciplina la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha ritenuto che la cessione/affitto di rami d'azienda, marchi e crediti a Symposio con corrispettivi incongrui o non riscossi integri il fatto distrattivo quando l'impresa era gia' in stato di dissesto.
Norma richiamata nel quadro delle fattispecie di bancarotta; usata per inquadrare le condotte e la loro rilevanza penale in rapporto al dissesto.
Riguarda l'aggravante e la nozione di bancarotta fraudolenta; la Corte ha applicato i principi in relazione alla quantita' e rilevanza del danno patrimoniale arrecato.
Definizione di amministratore di fatto: la Corte ha richiamato il criterio della continuita' e significativita' dell'attivita' gestionale come presupposto per qualificare un soggetto come dominus effettivo.
art. 79 I. fall. (applicabile ratione temporis)
Prevede la facolta' del curatore di recedere dal contratto di affitto d'azienda entro termini e con corresponsione di equo indennizzo; la Corte ha pero' ritenuto che la presenza di tale clausola non escluda la natura distrattiva se i canoni non sono mai stati incassati.
Circostanza attenuante per il risarcimento del danno; la Corte ha ribadito che l'attenuante richiede una riparazione integrale e che una transazione parziale non e' sufficiente.
codice penale artt. 62-bis e 69
artt. 62-bis e 69 cod. pen.
Regole sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante della pluralita' di fatti, perche' la motivazione di merito era congrua.
codice procedura penale art. 192
art. 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei testi; la Corte ha comunque ritenuto che le valutazioni di attendibilita' e i riscontri indiziari sono competenza dei giudici di merito e resistenti alla riconsiderazione in Cassazione salvo manifesta illogicita'.
codice procedura penale art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sui motivi di cassazione per vizi di motivazione e nullita'; sono state utilizzate per inquadrare i motivi di ricorso, che la Corte in gran parte ha ritenuto infondati o inammissibili.
disposizioni attuative cod. proc. pen. art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di riformulazione dei motivi in cassazione; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti da tale norma.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta in base all'esercizio continuo e significativo di poteri gestori: mere consulenze o attivita' episodiche non sono sufficienti; occorrono indici sintomatici organici e ripetuti.
- Operazioni societarie realizzate quando la societa' e' gia' in stato di dissesto (trasferimento di assets rilevanti a newco o societa' correlate, cessioni di crediti senza corrispettivo adeguato, affitti d'azienda con canoni incongrui e non riscossi) possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione anche se formalmente corredate da clausole che prevedono possibilita' di recesso o durata limitata.
- La valutazione della congruita' economica delle operazioni e la credibilita' delle prove testimoniali rimangono in larga misura questioni di fatto riservate ai giudici di merito; la Cassazione non rivede il merito probatorio salvo manifesta illogicita' o travisamento 'pacifico' e documentabile.
- Per fruire dell'attenuante per riparazione del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.) e' richiesta la riparazione integrale: transazioni o pagamenti parziali non bastano nella prassi giurisprudenziale.
- La contestazione di errori o omissioni nella documentazione contabile richiede un confronto puntuale con la motivazione di merito; censure generiche o lamentele su singole poste contabili senza rigore sono spesso inammissibili in Cassazione.
- Clausole contrattuali finalizzate a facilitare la gestione successiva da parte della curatela non escludono automaticamente la natura distrattiva dell'operazione se, nel complesso, l'atto ha sottratto alla societa' fallita i beni essenziali per il soddisfacimento dei creditori.
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