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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43637/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) e contestano: 1) l'erronea applicazione degli artt. 216, 219, 223 legge fallimentare e la mancanza/illogicita' della motivazione in relazione a operazioni di affitto e cessione di rami d'azienda e marchi a Symposio, ritenute distrattive; 2) la congruita' e le conseguenze del mancato pagamento dei canoni e la presunta giustificazione per la riduzione dei canoni; 3) la cessione di crediti (Micol) senza corrispettivo o con corrispettivo inadeguato; 4) la loro qualifica come amministratori di fatto (in particolare Guaglianone) in assenza di indici idonei; 5) contestazioni sulla bancarotta documentale per talune societa' (tenuta e completezza della contabilità); 6) richieste di derubricazione a bancarotta semplice o preferenziale; 7) rilievi sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti, ivi compresa l'applicabilita' dell'art. 62 n.6 cod. pen. in presenza di transazione parziale.

La decisione

La Cassazione ha respinto i ricorsi nella sostanza: ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza degli indici di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) e la natura distrattiva delle operazioni societarie poste in essere verso Symposio; ha confermato che la cessione di crediti senza corrispettivo adeguato e l'affitto d'azienda con canoni incongrui e non incassati integrano la bancarotta fraudolenta per distrazione; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che sollecitavano una rivalutazione del merito probatorio o contestavano singole poste contabili senza confronto con le motivazioni di primo grado; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della circostanza attenuante della riparazione integrale (art. 62, n.6 cod. pen.) perché la transazione era parziale. Di conseguenza le condanne impugnate sono sostanzialmente confermate e i ricorsi sono respinti o inammissibili per le ragioni esposte.

Norme richiamate

  • legge fallimentare art. 216

    art. 216, comma 1, n. 1, 2 e 3

    Disciplina la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha ritenuto che la cessione/affitto di rami d'azienda, marchi e crediti a Symposio con corrispettivi incongrui o non riscossi integri il fatto distrattivo quando l'impresa era gia' in stato di dissesto.

  • legge fallimentare art. 219

    Norma richiamata nel quadro delle fattispecie di bancarotta; usata per inquadrare le condotte e la loro rilevanza penale in rapporto al dissesto.

  • legge fallimentare art. 223

    Riguarda l'aggravante e la nozione di bancarotta fraudolenta; la Corte ha applicato i principi in relazione alla quantita' e rilevanza del danno patrimoniale arrecato.

  • codice civile art. 2639

    Definizione di amministratore di fatto: la Corte ha richiamato il criterio della continuita' e significativita' dell'attivita' gestionale come presupposto per qualificare un soggetto come dominus effettivo.

  • legge fallimentare art. 79

    art. 79 I. fall. (applicabile ratione temporis)

    Prevede la facolta' del curatore di recedere dal contratto di affitto d'azienda entro termini e con corresponsione di equo indennizzo; la Corte ha pero' ritenuto che la presenza di tale clausola non escluda la natura distrattiva se i canoni non sono mai stati incassati.

  • codice penale art. 62, n. 6

    Circostanza attenuante per il risarcimento del danno; la Corte ha ribadito che l'attenuante richiede una riparazione integrale e che una transazione parziale non e' sufficiente.

  • codice penale artt. 62-bis e 69

    artt. 62-bis e 69 cod. pen.

    Regole sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante della pluralita' di fatti, perche' la motivazione di merito era congrua.

  • codice procedura penale art. 192

    art. 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei testi; la Corte ha comunque ritenuto che le valutazioni di attendibilita' e i riscontri indiziari sono competenza dei giudici di merito e resistenti alla riconsiderazione in Cassazione salvo manifesta illogicita'.

  • codice procedura penale art. 606

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di cassazione per vizi di motivazione e nullita'; sono state utilizzate per inquadrare i motivi di ricorso, che la Corte in gran parte ha ritenuto infondati o inammissibili.

  • disposizioni attuative cod. proc. pen. art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di riformulazione dei motivi in cassazione; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti consentiti da tale norma.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto si accerta in base all'esercizio continuo e significativo di poteri gestori: mere consulenze o attivita' episodiche non sono sufficienti; occorrono indici sintomatici organici e ripetuti.
  • Operazioni societarie realizzate quando la societa' e' gia' in stato di dissesto (trasferimento di assets rilevanti a newco o societa' correlate, cessioni di crediti senza corrispettivo adeguato, affitti d'azienda con canoni incongrui e non riscossi) possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione anche se formalmente corredate da clausole che prevedono possibilita' di recesso o durata limitata.
  • La valutazione della congruita' economica delle operazioni e la credibilita' delle prove testimoniali rimangono in larga misura questioni di fatto riservate ai giudici di merito; la Cassazione non rivede il merito probatorio salvo manifesta illogicita' o travisamento 'pacifico' e documentabile.
  • Per fruire dell'attenuante per riparazione del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.) e' richiesta la riparazione integrale: transazioni o pagamenti parziali non bastano nella prassi giurisprudenziale.
  • La contestazione di errori o omissioni nella documentazione contabile richiede un confronto puntuale con la motivazione di merito; censure generiche o lamentele su singole poste contabili senza rigore sono spesso inammissibili in Cassazione.
  • Clausole contrattuali finalizzate a facilitare la gestione successiva da parte della curatela non escludono automaticamente la natura distrattiva dell'operazione se, nel complesso, l'atto ha sottratto alla societa' fallita i beni essenziali per il soddisfacimento dei creditori.

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