Cassazione Civile, Ordinanza n. 34623/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d'imposta 2013 e 2014 nei confronti di una società appaltatrice, alla quale l'Ufficio contestava l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% sulle prestazioni rese nell'ambito della costruzione di un'abitazione privata. Secondo l'Amministrazione, l'immobile doveva essere qualificato come di lusso e, quindi, non spettava il trattamento agevolato previsto per le opere edilizie agevolate. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo, in sintesi, che il successivo classamento catastale A/8 non potesse retroagire al biennio accertato, che la rettifica dipendesse da modifiche sopravvenute dei luoghi e che, in caso di revoca del beneficio IVA, il soggetto obbligato fosse il committente e non l'appaltatrice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022, depositando la domanda e la prova del pagamento.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, come modificata dal d.l. n. 34/2023. Verificata la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti, e non risultando notificato alcun diniego entro il termine previsto, ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della medesima legge. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie, alla quale la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo eventuale diniego successivo.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Il diniego della definizione, se sussistono i presupposti, deve essere notificato entro il termine stabilito; in difetto, la definizione resta efficace.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Le spese del processo estinto per adesione alla definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
d.P.R. n. 633/1972, tabella A, parte II, n. 39
Norma richiamata nel merito della lite come base dell'aliquota IVA agevolata del 4% contestata dall'Ufficio.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario di legittimità, risulta documentato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia e non sia stato notificato un tempestivo diniego, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La verifica del perfezionamento della definizione agevolata richiede la presenza congiunta della domanda e del pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.
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