Cassazione Civile, Ordinanza n. 02779/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La società acquirente di un complesso immobiliare, gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo originariamente concesso dalla banca alla dante causa poi fallita, agiva per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento del contratto di mutuo ipotecario, con conseguente inefficacia dell’ipoteca. Sosteneva che il finanziamento fosse invalido perché stipulato per estinguere un debito inesistente verso lo stesso istituto di credito e perché avrebbe superato la soglia di finanziabilità. In appello invocava anche un precedente giudicato che, a suo dire, avrebbe già accertato l’inefficacia dell’ipoteca nel fallimento della dante causa. La sentenza di secondo grado rigettava l’impugnazione. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava la falsa applicazione delle norme sul giudicato, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’effetto vincolante del precedente relativo all’accertamento del passivo fallimentare; con il secondo deduceva violazione dell’abuso del diritto e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1418 c.c., sostenendo che il mutuo ipotecario, essendo finalizzato a ledere la par condicio creditorum, dovesse ritenersi nullo per illiceità o frode alla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorso non riportava integralmente il testo della decisione invocata come giudicato esterno, impedendo il controllo richiesto, e comunque perché la decisione di ammissione/esclusione dal passivo fallimentare ha efficacia solo endoconcorsuale, non potendo spiegare automaticamente effetti extrafallimentari tali da rendere inefficace l’ipoteca nei confronti di terzi. Ha poi respinto il secondo motivo, confermando che la stipulazione di un mutuo ipotecario destinato a soddisfare una pregressa esposizione debitoria non è nulla per violazione della par condicio creditorum: non esiste un divieto generale di atti negoziali pregiudizievoli per terzi che comporti, di per sé, la nullità del contratto, mentre l’eventuale lesione dei creditori può rilevare sotto altri rimedi, come la revocatoria, ma non integra automaticamente abuso del diritto o nullità ai sensi degli artt. 1344 e 1418 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"violazione dell’art. 2909 cod."
Richiamato con riferimento all’efficacia del giudicato esterno, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile e, comunque, non decisivo in relazione agli effetti dell’accertamento del passivo fallimentare.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché non riproduceva integralmente il testo della pronuncia invocata come giudicato esterno, impedendo il controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come base dei due motivi di ricorso per violazione di legge.
La Corte ha escluso che il mutuo ipotecario stipulato per estinguere un debito pregresso integri, di per sé, un negozio in frode alla legge nullo.
La violazione di un precetto non comporta automaticamente nullità: occorre verificare se l’ordinamento preveda un diverso rimedio; nel caso di atti pregiudizievoli per terzi, la tutela tipica può essere la revocatoria e non la nullità.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’abuso del diritto e al dovere di solidarietà, ma la censura è stata respinta.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui persino la violazione della norma penale sulla bancarotta preferenziale non determina automaticamente la nullità del mutuo ipotecario, potendo al più rilevare ai fini della revocatoria.
Richiamato come rimedio revocatorio per gli atti che incidono sulla par condicio creditorum, non come causa di nullità del negozio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Indicata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
Massime di principio
- L’efficacia del provvedimento di ammissione o esclusione allo stato passivo fallimentare è limitata al concorso e non si estende automaticamente a giudizi estranei alla procedura, sicché non può essere invocata come giudicato esterno per fondare, di per sé, l’inefficacia di una garanzia verso terzi.
- Quando si deduce un giudicato esterno in cassazione, è necessario riportare integralmente il contenuto della decisione invocata, comprensivo di motivazione e dispositivo, per consentire il controllo sulla reale portata del comando giudiziale.
- La stipulazione di un mutuo ipotecario finalizzato a soddisfare o ripianare una precedente esposizione debitoria non è nullo solo perché incide negativamente sulla posizione di altri creditori; in mancanza di un divieto generale di atti negoziali pregiudizievoli per terzi, la tutela ordinaria può essere quella revocatoria e non quella demolitoria della nullità.
- La violazione di norme imperative non conduce automaticamente alla nullità del contratto: occorre verificare se l’ordinamento abbia previsto, per quel tipo di violazione, un rimedio diverso e incompatibile con la sanzione invalidante.
- L’abuso del diritto e la lesione della par condicio creditorum non bastano, da soli, a trasformare un’operazione di finanziamento con garanzia reale in un negozio nullo, se l’operazione conserva la struttura causale tipica del mutuo e dell’ipoteca.
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