Cassazione Civile, Ordinanza n. 09658/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA. L’accertamento si fondava, secondo quanto riportato, sulla presenza di fatture passive per servizi di catering/banqueting in assenza di corrispondenti fatture attive relative agli eventi e sulla bassa redditività dei costi rispetto ai ricavi. Dopo un primo accoglimento parziale in CTP, l’appello dell’Ufficio era stato accolto dalla corte tributaria regionale. In cassazione la società deduceva un solo motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo: la mancata valutazione di una scrittura privata che, secondo la ricorrente, avrebbe dimostrato la redditività dell’attività e quindi l’illegittimità dell’accertamento. Nel corso del procedimento risultavano due ricorsi identici avverso la stessa sentenza, uno dei quali asseritamente duplicato per un errore del sistema telematico.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi identici ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto il motivo formulato in modo generico e, comunque, non scrutinabile in cassazione perché diretto in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e non a denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre alla sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è oggi circoscritto all’omesso esame di un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni, argomentazioni o una diversa lettura delle prove
nel procedimento accelerato la conformità della decisione definitiva alla proposta iniziale può rilevare ai fini della valutazione di inammissibilità/improcedibilità e delle conseguenze sanzionatorie
la definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata legittima la condanna della parte istante per abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto per legge
art. 12 preleggi
richiamato per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
la censura non può tradursi in una richiesta di revisione del convincimento del giudice di merito sulla valutazione delle prove
richiamato solo in via generale nel quadro dell’onere probatorio, ma non oggetto di autonoma decisione
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la decisione accelerata può integrare una tipizzata ipotesi di abuso del processo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se è omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare la mancata valorizzazione di singoli documenti o prove.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste dell’omesso esame o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione del merito.
- L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche senza dar conto di ogni singola prova.
- Quando contro la stessa sentenza sono proposte impugnazioni separate, la riunione ex art. 335 c.p.c. è obbligatoria; la trattazione unitaria non trasforma automaticamente il secondo ricorso in rinuncia se la parte ne coltiva la decisione.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la definizione conforme alla proposta iniziale può legittimare le conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
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