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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04390/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione/cultivazione di marijuana in quantità ritenuta non destinata al mero autoconsumo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che le piantine rinvenute sarebbero state idonee a produrre un quantitativo pari a circa 39 dosi e che ciò deporrebbe per una coltivazione domestica di minima offensività. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che il fatto fosse di lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, valorizzando il numero delle piante rinvenute (25), la loro altezza, la presenza di materiale idoneo alla coltivazione, il numero di dosi ricavabili (39,2) e le modalità non rudimentali della coltivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza di merito, che aveva descritto in modo preciso e circostanziato i fatti e correttamente escluso sia la qualificazione della condotta come coltivazione domestica destinata all'autoconsumo sia l'applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La condotta di coltivazione/detenzione di marijuana è stata ritenuta non riconducibile a un’ipotesi lieve o di mero autoconsumo in presenza di 25 piante, materiale di coltivazione e capacità produttiva di circa 39 dosi.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il fatto non è stato ritenuto di lieve entità, in ragione della consistenza della coltivazione e delle modalità non rudimentali.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di coltivazione di stupefacenti, il giudizio sulla lieve entità non può fondarsi sul solo numero teorico di dosi ricavabili, ma deve considerare complessivamente il numero delle piante, le modalità della coltivazione e ogni elemento sintomatico della non rudimentalità dell'attività.
  • La coltivazione domestica destinata all'autoconsumo è esclusa quando gli indici fattuali mostrano una coltivazione organizzata o comunque non minimamente offensiva, anche se svolta in ambito abitativo.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando la condotta presenti una consistenza apprezzabile sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sicché la motivazione di merito che valorizzi tali elementi è insindacabile se logicamente coerente.
  • Il ricorso per cassazione fondato su censure meramente assertive o che si limitino a contrapporre una diversa lettura delle risultanze di fatto alla motivazione del giudice di merito è destinato all'inammissibilità se la decisione impugnata ha esaminato compiutamente le deduzioni difensive e dato conto delle ragioni del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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