Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01157/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida senza patente, perché la patente era stata revocata, con contestata recidiva nel biennio. In cassazione deduce: la violazione dell'art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, assumendo che mancasse prova della definitività dell'accertamento relativo alla precedente violazione; la mancata applicazione dell'art. 164 c.p. per la negazione della sospensione condizionale della pena; l'erronea esclusione della particolare tenuità del fatto; la mancata declaratoria di prescrizione del reato. La Corte rileva che tali doglianze riproducono questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito e, pertanto, non sono proponibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione richiamata dalla difesa per contestare la sussistenza della prova della definitività del precedente accertamento relativo alla guida senza patente.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato per sostenere che la sospensione condizionale della pena non sarebbe stata correttamente negata.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato indirettamente come istituto della particolare tenuità del fatto, la cui esclusione è stata censurata dal ricorrente.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il principio per cui, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, non può essere pronunciata l'estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese in modo adeguato e corretto dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce l'apertura valida della fase di impugnazione e preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
  • Le doglianze su prova della precedente violazione, sospensione condizionale della pena e particolare tenuità del fatto devono essere specificamente e criticamente indirizzate contro la motivazione della sentenza impugnata, non potendo essere introdotte come mera reiterazione delle deduzioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.